{"id":9444,"date":"2018-07-26T10:57:00","date_gmt":"2018-07-26T08:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=9444"},"modified":"2024-11-12T09:43:23","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:23","slug":"la-proposta-regolamento-sulla-legge-applicabile-allopponibilita-ai-terzi-delle-cessioni-dei-crediti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-proposta-regolamento-sulla-legge-applicabile-allopponibilita-ai-terzi-delle-cessioni-dei-crediti\/","title":{"rendered":"La proposta di regolamento sulla legge applicabile all&#8217;opponibilit\u00e0 ai terzi delle cessioni dei crediti"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Lo scorso marzo la Commissione Europea ha presentato, tra le altre, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla <strong>legge applicabile all&#8217;opponibilit\u00e0 ai terzi delle cessione dei crediti.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019incertezza giuridica che governa le operazioni transfrontaliere in crediti e titoli, l\u2019obiettivo che si \u00e8 posta la Commissione \u00e8 di <strong>promuovere gli investimenti transfrontalieri<\/strong> nell&#8217;Unione ed <strong>agevolare quindi l&#8217;accesso ai finanziamenti sia per le imprese<\/strong>, tra cui le PMI &#8211; si pensi infatti al largo utilizzo del factoring da parte delle stesse -, <strong>che per i consumatori.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019obiettivo?<\/strong> Quello di assicurare la <strong>chiarezza<\/strong> e la <strong>certezza giuridica<\/strong> della legge nazionale applicabile per determinare il soggetto titolare di un credito &#8211; o di un titolo &#8211; a seguito di un&#8217;operazione transfrontaliera anche in caso di insolvenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Assicurare la titolarit\u00e0 del credito ceduto,<\/strong> infatti, <strong>\u00e8 molto importante per il cessionario:<\/strong> un terzo soggetto potrebbe rivendicare la titolarit\u00e0 dello stesso credito facendo cos\u00ec sorgere un conflitto.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-9447\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/foto-2-moratoria-GA.jpg\" alt=\"\" width=\"405\" height=\"296\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le due situazioni pi\u00f9 comuni che si possono verificare sono:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; il cedente cede due volte il credito a diversi cessionari ed il secondo cessionario potrebbe far valere la titolarit\u00e0 dello stesso credito;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; il cedente diventa insolvente. I suoi creditori debbono quindi conoscere se il credito ceduto fa ancora parte della massa fallimentare &#8211; e perci\u00f2 se la cessione \u00e8 stata efficace o meno &#8211; e di conseguenza se il cessionario ha acquisito la titolarit\u00e0 del credito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il conflitto, in entrambi i casi, viene risolto dalla <strong>legge applicabile all&#8217;opponibilit\u00e0 ai terzi delle cessioni dei crediti.<\/strong> E la legge applicabile, da intendersi quale legge nazionale che si applica ad una specifica situazione che presenta l\u2019elemento transfrontaliero, \u00e8 individuata dalle norme sul conflitto di leggi. Qualora manchino norme di conflitto uniformi dell&#8217;Unione, la legge applicabile \u00e8 perci\u00f2 determinata dalle <strong>norme di conflitto nazionali.<\/strong> Tuttavia quelle stabilite in materia, a livello degli Stati membri, sono, purtroppo, incoerenti tra loro: pu\u00f2 infatti succedere che gli Stati membri designino, come <strong>legge che disciplina l&#8217;opponibilit\u00e0 ai terzi delle cessioni dei crediti, la legge di paesi diversi.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Questa incertezza giuridica crea nelle cessioni transfrontaliere un rischio giuridico<\/strong>, che non esiste nelle cessioni nazionali, dinnanzi al quale il cessionario pu\u00f2 scegliere tre strade:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">i) non essere a conoscenza del rischio giuridico, scegliere di ignorarlo, rischiando di incorrere in perdite finanziarie nell\u2019ipotesi in cui sorga un conflitto di diritti e perda la titolarit\u00e0 dei crediti ceduti<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><strong>[1]<\/strong><\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ii) mitigare il rischio giuridico avvalendosi di una consulenza legale specifica sulle leggi nazionali potenzialmente applicabili e osservandone i requisiti per assicurarsi la titolarit\u00e0 dei crediti ceduti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">iii) essere scoraggiato dal rischio giuridico e scegliere di evitarlo, perdendo cos\u00ec opportunit\u00e0 commerciali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fatta questa doverosa premessa, e venendo ora al testo della proposta, merita in particolare attenzione soffermarsi sull\u2019<strong>articolo 4 che disciplina la legge applicabile contenendo norme uniformi sul conflitto di leggi in materia di opponibilit\u00e0 ai terzi delle cessioni dei crediti.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dapprima viene fissata la regola generale per cui <strong>l&#8217;opponibilit\u00e0 ai terzi delle cessioni dei crediti \u00e8 disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale<\/strong> <strong>del cedente<\/strong> al momento della cessione. Viene anche affrontato il problema del c.d. <strong><em>conflitto mobile<\/em><\/strong>, cio\u00e8 della situazione in cui il cedente modifichi la sua residenza abituale tra due cessioni del medesimo credito, con quindi il rischio potenziale che le stesse potrebbero essere soggette a leggi nazionali diverse. In tale ipotesi la legge applicabile \u00e8 quella del paese di residenza abituale del cedente al momento in cui una delle due cessioni diventa per prima efficace nei confronti dei terzi.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-9448\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/articolo-7.jpg\" alt=\"\" width=\"435\" height=\"312\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Successivamente viene introdotta una eccezione, l&#8217;opponibilit\u00e0 ai terzi di determinate cessioni quali:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">i) quella di contante accreditato su un conto presso un ente creditizi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ii) quella di crediti derivanti da strumenti finanziari, \u00e8 soggetta alla legge che disciplina il contratto dal quale \u00e8 sorto il credito tra il creditore originario\/cedente ed il debitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al paragrafo 3 si prevede la possibilit\u00e0 in un&#8217;operazione di cartolarizzazione per il cedente ed il cessionario di <strong>scegliere la legge del credito ceduto come legge applicabile.<\/strong> La scelta deve essere effettuata in modo chiaro ed univoco nel contratto di cessione o in un accordo a latere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al paragrafo 4, infine, viene stabilita la regola applicabile al conflitto che sorge tra cessionari qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni la cui l&#8217;opponibilit\u00e0 ai terzi sia disciplinata, in un caso, dalla legge del paese di residenza abituale del cedente e, nell&#8217;altro, dalla legge del credito ceduto. La proposta di regolamento prevede un criterio obiettivo per determinare la legge da applicare per risolvere il conflitto sorto: <strong>la legge da applicare \u00e8 quella applicabile all&#8217;opponibilit\u00e0 ai terzi delle cessioni dei crediti che per prima \u00e8 diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della stessa legge.<\/strong> Tale previsione \u00e8 conforme a quanto previsto per il c.d. <strong><em>conflitto mobile<\/em><\/strong> di cui al paragrafo 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La proposta \u00e8 stata trasmessa all\u2019Italia in data 27\/03\/2018 e, ad oggi, \u00e8 ancora al vaglio delle commissioni del Senato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, cos\u00ec come scritto anche nei considerando della proposta, \u00e8 palese l\u2019intento di adottare per il buon funzionamento del mercato interno <strong>\u201c<em>misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali<\/em>\u201d<\/strong> stante l\u2019obiettivo di <strong>\u201c<em>fornire certezza giuridica stabilendo norme di conflitto comuni<\/em>\u201d<\/strong> in un settore come quello commerciale che, in senso lato, \u00e8 il motore dell\u2019Europa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\">Newsletter<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per maggiori informazioni e chiarimenti contattateci!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><strong>[1]<\/strong><\/a> Un esempio lampante di tale rischio giuridico \u00e8 emerso nel crollo della Lehman Brothers International (Europe) nel corso della crisi finanziaria del 2008.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso marzo la Commissione Europea ha presentato, tra le altre, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all&#8217;opponibilit\u00e0 ai terzi delle cessione dei crediti. 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