La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di anatocismo
La Cassazione, con la proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. emessa il 18 dicembre, si è pronunciata nuovamente su due temi di grande importanza in ambito bancario ovvero l’invalidità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e l’inefficacia dell’adeguamento unilaterale posto in essere dalle banche.
Nel caso di specie, due istituti di credito hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1283 c.c., 120 T.U.B. e 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 nella parte in cui la Corte d’Appello, nell’accogliere la domanda, formulata dal correntista, di nullità della clausola contrattuale di produzione di interessi anatocistici, ha giudicato inidoneo l’adeguamento effettuato dalle banche tramite pubblicazione dell’estratto in Gazzetta Ufficiale e successiva comunicazione al cliente ritenendo non necessario effettuare un esame concreto del presunto “miglioramento” delle condizioni contrattuali (consistente nel passaggio dalla capitalizzazione trimestrale a quella annuale).
Come noto, l’art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2020 ha stabilito che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.06.2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.06.2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30.12.2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Per effetto di tale disposizione, le vecchie clausole anatocistiche potevano, quindi, divenire efficaci a partire dal 1° luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle direttive imposte dalla delibera stessa tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e successiva comunicazione al correntista; se, però, l’adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole avrebbero dovuto essere approvate espressamente dal correntista.
Secondo la tesi delle banche ricorrenti, per adeguarsi a quanto previsto dall’art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2020 era sufficiente l’apposita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche apportate alle clausole contrattuali che prevedevano la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e la successiva comunicazione effettuata al correntista e, ciò, in considerazione del fatto che, per gli istituti di credito, il passaggio dalla capitalizzazione passiva trimestrale a quella annuale era da considerarsi come una condizione migliorativa per il cliente che, quindi, non richiedeva alcuna nuova pattuizione sul punto.
La Suprema Corte, nel respingere tali censure, si è allineata al proprio granitico orientamento, ricordando come il percorso normativo e giurisprudenziale abbia condotto a una conclusione inequivocabile.
In particolare, la Cassazione ha affermato che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente prima dell’entrata in vigore della delib. CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera”.
Per la Suprema Corte, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, D. Lgs. n. 342/1999 ha travolto la norma di “sanatoria” delle clausole anatocistiche pregresse, ripristinando la piena vigenza del divieto di cui all’art. 1283 c.c. e, con essa, la nullità assoluta di tali pattuizioni.
Pertanto, posto che prima della delibera del CICR del 9 febbraio 2000 le clausole che prevedevano la capitalizzazione erano nulle, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica doveva considerarsi nuova e non un semplice adeguamento di una clausola precedente, con conseguente necessità di raccogliere dal correntista un apposito consenso scritto in merito proprio alla capitalizzazione degli interessi passivi.
L’unico strumento per introdurre ex novo una valida clausola di capitalizzazione degli interessi in un contratto che ne era privo (essendo la clausola originaria nulla) è, quindi, la stipulazione di una espressa pattuizione che preveda la medesima periodicità di calcolo degli interessi debitori e creditori, così come stabilito dall’art. 7, comma 3, della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Quanto affermato dalla Suprema Corte con il provvedimento emesso il 18 dicembre, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, costituisce un’ulteriore e autorevole conferma di un principio cardine a tutela dei correntisti ovvero l’impossibilità per le banche di “sanare” le clausole anatocistiche nulle contenute nei contratti stipulati prima del 2000 tramite meccanismi di adeguamento unilaterale, essendo a tal fine indispensabile una nuova e specifica pattuizione con il cliente.

