A partire dal 27/09/2026 troverà applicazione un nuovo strumento normativo di matrice europea destinato a incidere sulle modalità con cui i produttori comunicano al mercato interno la durata dei propri prodotti. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960, adottato dalla Commissione europea il 25/09/2025, introduce infatti un’etichetta armonizzata relativa alla garanzia commerciale di durabilità, destinata a essere utilizzata in tutti gli Stati membri.

La finalità dell’intervento regolatorio è quella di rafforzare la trasparenza delle informazioni rese ai consumatori in merito alla durata dei beni, attraverso un sistema di comunicazione standardizzato. L’etichetta rappresenta, in questo senso, il primo strumento disciplinato a livello europeo che consente di segnalare in modo chiaro e comparabile l’impegno del produttore sulla durabilità del prodotto, contribuendo a rendere più affidabili le informazioni commerciali e a favorire scelte di consumo più consapevoli.

La nozione di garanzia commerciale di durabilità

La garanzia commerciale di durabilità consiste in una dichiarazione volontaria con cui il produttore assume l’impegno che il bene sia in grado di mantenere nel tempo le proprie funzioni e prestazioni, in condizioni di uso normale, per un periodo determinato espresso in anni.

Qualora, nel corso del periodo indicato, il prodotto non rispetti i livelli di durabilità dichiarati, il produttore è tenuto a intervenire senza costi aggiuntivi per il consumatore, mediante riparazione o sostituzione del bene. L’impegno assunto attraverso la garanzia commerciale si traduce dunque in una responsabilità diretta del produttore nei confronti dell’utilizzatore finale.

Tale istituto deve essere chiaramente distinto dalla garanzia legale di conformità prevista dalla normativa a tutela dei consumatori. Quest’ultima costituisce un obbligo di legge che grava sul venditore e ha una durata minima di due anni dalla consegna del bene. La garanzia commerciale di durabilità si colloca su un piano ulteriore rispetto a questa tutela: essa integra, ma non sostituisce, la garanzia legale, che continua ad operare indipendentemente dall’eventuale presenza di un impegno volontario del produttore.

I requisiti per l’utilizzo dell’etichetta armonizzata

Il Regolamento (UE) 2025/1960 stabilisce precise condizioni affinché una garanzia commerciale possa essere accompagnata dall’etichetta europea di durabilità.

In primo luogo, la garanzia deve essere offerta direttamente dal produttore, e non da altri operatori della catena distributiva, come ad esempio il rivenditore. La durata della garanzia deve inoltre essere superiore a due anni, soglia individuata dal legislatore europeo per distinguere chiaramente la garanzia commerciale dalla garanzia legale minima.

La garanzia deve riguardare il prodotto nel suo complesso e non singoli componenti o parti specifiche del bene. Un ulteriore elemento essenziale è rappresentato dalla gratuità della garanzia, che non può comportare costi aggiuntivi per il consumatore.

Il regolamento richiede inoltre che l’impegno sia formalizzato attraverso una dichiarazione chiara e accessibile, fornita su supporto durevole, contenente tutte le informazioni rilevanti: la durata della garanzia, le condizioni di applicazione, i diritti del consumatore, le modalità per ottenere assistenza e l’identificazione del soggetto responsabile.

Una volta formulata e comunicata al consumatore, la garanzia assume carattere vincolante per il produttore, pur rimanendo volontaria la scelta di adottarla.

Le implicazioni per le imprese

Sebbene l’adozione dell’etichetta di durabilità resti una scelta volontaria, il nuovo strumento europeo presenta evidenti implicazioni strategiche per le imprese.

L’etichetta rappresenta infatti un mezzo di comunicazione giuridicamente standardizzato che consente alle imprese di valorizzare la qualità e la longevità dei prodotti in modo uniforme su tutti i mercati dell’Unione europea.

Per le imprese che intendono adottare questo strumento, la data da tenere in considerazione è il 27/09/2026. A partire da tale momento, l’etichetta potrà essere utilizzata soltanto se conforme ai formati e alle specifiche stabilite dal Regolamento, condizione necessaria affinché sia legalmente riconosciuta nel contesto europeo.

L’introduzione dell’etichetta di durabilità si inserisce nel quadro delle politiche europee orientate alla sostenibilità dei prodotti. In questa prospettiva, la nuova disciplina rappresenta non solo un intervento in materia di informazione ai consumatori, ma anche un incentivo a modelli produttivi basati su qualità, affidabilità e durata nel tempo.