Restano solo 3 (tre) giorni per procedere con l’aggiornamento annuale delle informazioni indicate nel Portale dei Servizi NIS 2 dell’ACN.

L’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 138/2024 prevede, infatti, espressamente che “dal 01 gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti di cui all’articolo 3 si registrano o aggiornano la propria registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall’Autorità nazionale competente NIS 2 […]

Chi deve procedere con l’aggiornamento?

Tutti coloro che sono stati qualificati soggetti essenziali o soggetti importanti.

Per coloro che, ad oggi, non si sono ancora registrati in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 138/2024 si suggerisce, comunque, di annotarsi la scadenza annuale, così da non dimenticarla nel caso in cui intervengano variazioni nella dimensione del soggetto (ovvero nel numero di effettivi e nella soglia finanziaria) e nei relativi settori, sottosettori e tipologia.

Quando?

Dal 01 gennaio al 28 febbraio di ogni anno a far tempo dal 2025.

Come?

È necessario collegarsi al Portale dei Servizi NIS 2 presente sul sito dell’ACN.

Per coloro che risultano già censiti, una volta effettuato l’accesso è resa disponibile una dichiarazione precompilata con le informazioni comunicate in occasione della precedente registrazione al Portale.

Tali informazioni potranno, quindi, essere aggiornate o confermate. In questo secondo caso, prima di procedere con la conferma si consiglia di verificare con la massima attenzione le informazioni contenute nella dichiarazione. In particolare:

  • il settore di appartenenza;
  • i criteri dimensionali.

Per coloro, invece, che non si sono mai registrati, una volta effettuato l’accesso, è necessario fornire tutte le informazioni richieste dall’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 138/2024, ovvero:

  • la ragione sociale;
  • l’indirizzo e i recapiti;
  • la designazione del Punto di Contatto con indicazione del ruolo e dei recapiti;
  • i pertinenti settori, sottosettori e tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV.

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Per tutti i soggetti essenziali ed importanti restano, poi, ferme le ulteriori scadenze dettate dalla normativa.