Con una recente ordinanza (n. 22476/2025) la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di eredità e sanzioni tributarie comminate al contribuente defunto: la responsabilità per le sanzioni tributarie è personale e non si trasmette agli eredi.

La vicenda processuale trae origine da un avviso di irrogazione di sanzioni tributarie emesso nei confronti di un contribuente per violazione dell’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi di attività finanziarie detenute all’estero.

Nel corso del procedimento, il contribuente è deceduto e la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se la controversia potesse proseguire nei confronti degli eredi.

La decisione della Corte di Cassazione è stata chiara: le sanzioni tributarie non si ereditano ed il procedimento si estingue.

In sostanza, la Corte, richiamando l’art. 8 del D.Lgs n. 472/1997, ha confermato che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a una persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione.

Tale principio trova il suo fondamento nel carattere personale della responsabilità sanzionatoria, specificatamente codificato nell’art. 2 del D.Lgs n. 472/1997, là dove viene espressamente stabilito che “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”.

Ciò significa che nessuno può essere punito per un fatto commesso da altri. La sanzione è legata alla persona che ha commesso la violazione e, con la scomparsa di quella persona, viene meno anche la ragione stessa della sanzione.

Una volta, quindi, documentato il decesso, l’obbligazione di pagare le sanzioni si estingue, e questo vale per qualsiasi tipo di sanzione tributaria.

L’estinzione, ovviamente, non opera per le imposte evase e gli interessi, che rimangono a carico dell’eredità.

Capita, tuttavia, che gli eredi ricevano atti fiscali (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) ancora intestati al defunto che includono in un unico importo complessivo le imposte, gli interessi e le sanzioni.

Tale richiesta è illegittima e, dunque, considerato quanto affermato dalla Suprema Corte, occorre attivarsi per trasmettere all’ente impositore il certificato di morte del contribuente con contestuale istanza in autotutela al fine di ottenere lo sgravio, ovvero il ricalcolo del dovuto, stornando completamente l’importo relativo alle sanzioni.