Accertamenti ispettivi: che valore probatorio hanno i verbali redatti dai funzionari?
L’accesso in azienda dei funzionari dell’Ispettorato del lavoro e degli enti previdenziali e assistenziali rappresenta sempre un momento critico per le imprese.
I funzionari possono accedere ai locali aziendali, visionare la documentazione inerente alla gestione dei rapporti lavoro, ai contratti di appalto e somministrazione, agli obblighi contributivi e agli adempimenti in materia previdenziale e assistenziale, nonché in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma possono anche acquisire informazioni interrogando direttamente il datore di lavoro e i lavoratori presenti in azienda.
Ed è proprio quest’ultima fase del processo ispettivo che è spesso oggetto di approfondimento nella sede giudiziale, a cui, all’esito dell’accertamento ispettivi, il datore di lavoro accede per impugnare il verbale con cui gli vengono contestate violazioni agli obblighi di legge e irrogate sanzioni.
Di tutti gli accertamenti condotti i funzionari redigono i verbali, ma qual è il loro valore probatorio?
In particolare, qual è il valore probatorio delle dichiarazioni dei lavoratori che siano state acquisite in sede ispettiva?
La giurisprudenza ha spesso esaminato il tema della valenza probatoria delle informazioni contenute nei verbali ispettivi facendo sostanzialmente una distinzione netta tra i fatti accertati dagli ispettori per conoscenza diretta e quelli agli stessi riferiti da terzi.
I primi, i fatti che i funzionari attestano essere avvenuti in loro presenza o di avere compiuti personalmente, fanno piena prova fino a querela di falso, in quanto l’attestazione è a tutti gli effetti resa da pubblici ufficiali, quali, per l’appunto, sono i funzionari ispettivi.
I secondi, cioè tutte gli altri fatti che i funzionari ispettivi segnalino di avere accertato non per conoscenza diretta, ma de relato, perché a loro riferiti da altri soggetti, non costituiscono piena prova, ma sono liberamente apprezzabili dal giudice alla luce di tutte le prove che emergono in causa.
Pertanto, le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori non sono di per sé vincolanti in via assoluta nel giudizio di impugnazione del verbale e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, ma possono essere superate da dichiarazioni contrarie acquisite direttamente nella fase giudiziale di escussione testimoniale o da qualsiasi altra prova contraria.
È chiaro al contrario che, in assenza di elementi probatori utili a smentire le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, le stesse possono fondare il convincimento del giudice circa la sussistenza dei fatti emersi in sede ispettiva.
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10634/2025, diversamente dai fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, le dichiarazioni ad essi rese dai lavoratori, infatti, sono liberamente apprezzabili dal giudice, il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell’immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo anche considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari.
È chiaro, pertanto, che in caso di accertamento ispettivo è bene approntare sin da subito la difesa, collaborando con i funzionari, ma anche fornendo, con i propri consulenti di fiducia, elementi idonei a chiarire i fatti oggetto di accertamento.

