L’Agenzia delle Entrate ha finalmente recepito l’orientamento univoco dei giudici tributari di primo grado che hanno bocciato l’estensione da parte dell’Amministrazione finanziaria della proroga di 85 giorni del termine di prescrizione e decadenza anche per i periodi d’imposta successivi al 2015, introdotta dal Legislatore nel periodo pandemico.

Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/1973, come modificato dalla Legge n. 208/2015 (c.d. Legge stabilità 2015), a partire dall’anno di imposta 2016, l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, in caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Durante il periodo emergenziale di Covid-19, con il decreto legge “Cura Italia” il Legislatore ha concesso agli uffici più tempo per svolgere l’attività di accertamento, stabilendo la sospensione dei termini per 85 giorni, facendo slittare al 26 marzo 2021 i termini di decadenza degli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 (l’anno Covid).

Secondo l’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate, la suddetta sospensione opera anche per le annualità in scadenza dal 2021 in poi, nelle quali l’attività di controllo era in corso. Infatti, con la risposta al quesito n. 5.9, contenuta nella circolare 11/E del 6 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il periodo di sospensione di 85 giorni non si applica solo al periodo di imposta 2015 (i cui termini scadono nel 2020 in caso di presentazione della dichiarazione) ma, a cascata, anche agli altri periodi d’imposta i cui termini non scadono nel 2020, ma sono “di passaggio”, ovvero gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018.

Tuttavia, la proroga a cascata di 85 giorni è stata bocciata dai giudici tributari che con sentenze del tutto univoche hanno annullato gli accertamenti relativi all’anno di imposta 2016, in quanto notificati oltre il termine del 31 dicembre 2022 e rilevato l’ingiustificatezza, irrazionalità e illegittimità della tesi dell’Agenzia delle Entrate, fortemente penalizzante per i contribuenti e contraria alla ratio stessa che ha ispirato la proroga, ovvero, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall’evento eccezionale pandemico e, dall’altro, non intralciare l’attività degli uffici finanziari (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sent. n. 974/23; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, Sent. n. 87/23; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, Sent. n. 890/22; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sent. n. 537/23).

Preso atto dell’orientamento univoco dei giudici tributari, l’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale di Roma, con l’atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, ha, quindi, invitato gli uffici finanziari a programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini “ordinari” di decadenza, evitando di avvalersi della proroga di 85 giorni, causa Covid.

Ciò significa che per gli accertamenti relativi all’anno di imposta 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata, il termine per l’accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023 e, conseguentemente, tutti gli avvisi notificati dall’Agenzia delle Entrate al contribuente entro il 25 marzo 2024, avvalendosi della proroga di 85 giorni, sono da considerarsi illegittimi.