Mentre gli Allegati B e C (dedicati, rispettivamente, alle misure minime di sicurezza e ai trattamenti non occasionali in ambito giudiziario o per fini di polizia) sono stati abrogati dal D.Lgs. 101/2018, per i Codici di deontologia e buona condotta di cui all’Allegato A, l’articolo 20 del citato decreto ha individuato specifiche procedure per stabilirne le sorti.

Ad oggi, nel rispetto della procedura prevista al comma 4, il Garante ha verificato la conformità al GDPR degli Allegati A1, A2, A3, A4 e A6. Le relative disposizioni ritenute compatibili, ridenominate “Regole Deontologiche” sono queste:

Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (ex Allegato A1), pubblicante nella G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3;

Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” e “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (ex Allegati A4 e A3), pubblicate nella G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11;

– Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” e Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica” (ex Allegati A6 e A2), pubblicate nella G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12.

Gli Allegati A5 (“Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”) e A7 (“Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuato a fini di informazione commerciale”) continuano al momento a produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione stabilita dal comma 1 dell’art. 20.