La costituzione o la trasformazione in società benefit, ossia società che nell’esercizio della propria attività economica affiancano allo scopo di lucro anche il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, è vista con particolare favore dal legislatore. Infatti, pur mantenendo l’obiettivo di dividere gli utili tra i soci, la società benefit statutariamente mira anche all’aumento degli effetti positivi o alla riduzione degli effetti negativi nei confronti di ulteriori portatori di interesse, tra cui si collocano persone, enti e associazioni, ma anche i territori, l’ambiente, nonché i beni e le attività culturali e sociali.

Nell’ambito delle misure volte a promuovere il sistema delle società benefit in Italia, l’art. 38 ter del cd. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020) prevede un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per la costituzione o per la trasformazione di una società già esistente in società benefit.

Precisamente, concorrono alla formazione del credito di imposta, purché sostenuti e direttamente destinati all’operazione:

  • i costi notarili;
  • i costi di iscrizione nel Registro delle Imprese;
  • le spese relative all’assistenza professionale;
  • le spese relative alla consulenza.

L’ammontare massimo del credito è pari ad € 10.000,00 per singolo contribuente, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.

Va ricordato che a seguito della proroga disposta in sede di conversione in legge (avvenuta con L. 106/2021) del Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021) possono concorrere le spese e i costi riconducibili alle categorie sopra elencate sostenuti fino al 31/12/2021.

Le modalità e i criteri di attuazione sono stati demandati ad un decreto del MISE di concerto con il MEF, ad oggi non ancora adottato.