Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 14/2023 di conversione del Decreto Legge n. 198/2022 (“Decreto Milleproroghe”), gli enti che intendono iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”), hanno ancora la possibilità di adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 3 bis dell’art. 9 del c.d. Decreto Milleproroghe, introdotto proprio in sede di conversione, ha disposto infatti un’ulteriore proroga di un anno – precisamente, l’ottava – del termine previsto dall’art. 101 del Codice del Terzo settore e in precedenza fissato al 31 dicembre 2022, allo scopo di agevolare l’adozione delle modifiche statutarie.

In particolare, fino alla fine di quest’anno, Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei previgenti registri e che non abbiano ancora completato il procedimento di iscrizione al RUNTS potranno ricorrere alle modalità e maggioranze “semplificate” previste per l’assemblea ordinaria, come individuate nello statuto o dalla legge, nei seguenti casi:

  1. adeguamento dello statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore, con il conseguente inserimento di nuove clausole e/o eliminazione di clausole incompatibili con il più recente dettato normativo;
  2. inserimento nello statuto di clausole che escludono l’applicazione di disposizioni del Codice del Terzo settore derogabili mediante una specifica clausola statutaria. Tali disposizioni, di cui ci sono diversi esempi nel Codice del Terzo settore, sono di regola introdotte da formule quali “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”.  

Occorre tuttavia considerare che al di fuori delle ipotesi sopra indicate, così come in caso di clausole statutarie il cui inserimento è solo facoltativo, la semplificazione non può operare ed è necessario ricorrere ai quorum rafforzati previsti per l’assemblea straordinaria, alla cui è competenza sono infatti normalmente demandate le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie.

In ogni caso, quanto previsto dall’art. 101 del Codice del Terzo settore si traduce in un indubbio vantaggio specialmente per associazioni con un’ampia base associativa che, peraltro, sempre in forza del c.d. Decreto Milleproroghe, potranno tenere le assemblee da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione, quali ad esempio strumenti di collegamento audio-video,  fino al 31 luglio 2023.