È approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 ottobre l’ultimo dei tre decreti attuativi del D.M. n. 55/2022, che contiene l’attestazione di operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva in materia di antiriciclaggio.

Gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private, nonché i fiduciari dei trust dovranno ora trasmettere alla Camera di Commercio territorialmente competente le informazioni circa i rispettivi titolari effettivi, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del Registro delle Imprese.

Quanto ai criteri di individuazione, ricordiamo che, ai sensi del D.lgs. 231/2007, è titolare effettivo la persona o le persone cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, ovvero il relativo controllo.

La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione e presentata in modalità telematica, pertanto è necessario che i soggetti tenuti alla comunicazione siano provvisti di firma digitale.

Segnaliamo che, al momento, non sono previste modalità di trasmissione alternative a cura di professionisti incaricati o di soggetti delegati.

Quanto alle scadenze per tale adempimento, i soggetti già costituiti al 9 ottobre 2023 dovranno comunicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese entro il prossimo 11 dicembre 2023.

I Soggetti costituiti dopo il 9 ottobre 2023, invece, devono provvedere alla comunicazione entro 30 giorni dall’ iscrizione.

Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che ha dato luogo alla variazione.

Da ultimo, sarà necessario confermare dati e informazioni fornite entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima variazione. Le società potranno effettuare la conferma con il deposito del bilancio.