Con sentenza dello scorso 16 maggio il Tribunale di Milano ha condannato una società proprietaria dei velocipedi del servizio di bike sharing, riconoscendo il risarcimento dei danni subiti dalla vittima di un sinistro stradale causato da una ragazza alla guida di una di queste biciclette.

Nello specifico, l’uomo aveva riportato importanti lesioni al volto dopo essere stato travolto dalla ragazza, che aveva posto in essere una negligente condotta di guida.

La sentenza contiene un approfondimento specifico in tema di bike sharing: ad oggi, infatti, non risultano precedenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del titolare del servizio.

Il Giudice, in particolare, è partito dall’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta – che si era difesa argomentando di aver concesso il servizio ad una società terza -, e l’ha rigettata motivando che il velocipede è pacificamente classificato dal Codice della Strada come veicolo, per il quale, di conseguenza, non può che rispondere il suo proprietario, come previsto dall’art. 2054 co. 3 c.c. in tema di circolazione di veicoli (salvo che questa sia avvenuta contro la sua volontà o, comunque, che sia provata l’assenza di responsabilità del conducente).

Il Giudice ha, poi, ripercorso le diverse applicazioni giurisprudenziali della norma citata, sia nel caso di veicolo concesso in leasing, sia di noleggio a lungo termine. Precisamente, in tema di leasing, la giurisprudenza ritiene che il soggetto da qualificarsi responsabile del danno sia l’utilizzatore del veicolo e non il proprietario; al contrario, al contratto di noleggio di veicoli a lungo termine non viene applicata la medesima disciplina.

Tale orientamento trova giustificazione nel fatto che il Codice della Strada prevede, per la sola ipotesi del leasing, l’annotazione del nominativo dell’utilizzatore, oltre a quello del locatore-proprietario del veicolo, sulla carta di circolazione, mentre ciò non avviene nel caso di noleggio di veicoli a lungo termine (dove i terzi non sono quindi messi nella condizione di individuare l’effettivo noleggiatore del veicolo).

Il soggetto che deve rispondere ai sensi dell’art. 2054 co. 3 c.c. è, quindi, il formale titolare del veicolo danneggiante, che possa essere facilmente individuato dal danneggiato.

Il Tribunale di Milano, dunque, ha applicato analogicamente al servizio di bike sharing tali principi, affermando che “è la titolarità del bene e non anche la custodia dello stesso che comporta il sorgere dell’obbligazione risarcitoria”.

La sentenza si distingue, peraltro, per essere ben motivata ed argomentata anche sotto altri aspetti e, in particolare, in tema di liquidazione del danno patrimoniale, dove è stato riconosciuto al danneggiato il rimborso delle spese sostenute in regime privatistico, a conferma del principio già espresso dalla Suprema Corte secondo cui, a fini risarcitori, non è configurabile un obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.