La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, è tornata a pronunciarsi sul tema della segnalazione in Centrale Rischi, precisando i presupposti necessari affinché una banca possa legittimamente classificare un cliente come “in sofferenza”.

La vicenda trae origine da un contenzioso tra due società tra loro collegate, Alfa e Beta, e un istituto di credito. La controversia è sfociata in una richiesta risarcitoria milionaria a seguito di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi ritenuta illegittima.

In particolare, le due società avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la banca con la quale era stato stipulato un contratto di locazione finanziaria (leasing) per l’acquisto di alcuni macchinari. Dopo aver avviato trattative per definire una controversia già pendente relativa a un debito di circa 41.800 euro per canoni insoluti tra il 2003 e il 2004, l’istituto di credito aveva deciso di non formalizzare l’accordo transattivo, determinando così la segnalazione della società Alfa alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Ritenendo tale segnalazione illegittima e pregiudizievole, Alfa e Beta avevano quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 2,5 milioni di euro. In particolare, la società Beta sosteneva di aver subito un danno diretto, consistente nel diniego di un finanziamento da parte di un diverso istituto di credito, causato proprio dalla segnalazione relativa alla società collegata Alfa.

Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda per mancanza di prova del danno, inquadrando la vicenda nell’ambito della responsabilità precontrattuale.

Successivamente, la Corte d’Appello di Roma, pur qualificando la domanda come responsabilità extracontrattuale, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo la segnalazione legittima in quanto conseguenza del mancato pagamento dei canoni di leasing e affermando che la banca non fosse tenuta a svolgere ulteriori verifiche sulla situazione patrimoniale della società segnalata.

La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso delle due società, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Roma.

Secondo la Suprema Corte, la decisione dei giudici di merito si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la segnalazione alla Centrale Rischi è legittima soltanto quando il credito sia vantato nei confronti di soggetti che si trovino in uno stato di insolvenza o in una situazione ad esso sostanzialmente equiparabile.

La Cassazione ha inoltre precisato che la nozione di insolvenza rilevante ai fini della Centrale Rischi non coincide con quella prevista dalla normativa fallimentare. Occorre invece fare riferimento a una valutazione negativa della situazione economico-patrimoniale del debitore, caratterizzata da una condizione deficitaria o da una grave difficoltà economica, senza che sia necessario accertare una situazione di definitiva incapienza o di assoluta irrecuperabilità del credito.

Dalla pronuncia emergono alcuni principi di particolare rilievo:

  • la segnalazione a sofferenza richiede che il debitore versi in uno stato di insolvenza o in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica;
  • il mero inadempimento non è sufficiente a giustificare la segnalazione;
  • la banca deve effettuare una valutazione complessiva della situazione patrimoniale e finanziaria del cliente;
  • la nozione di insolvenza rilevante ai fini della Centrale Rischi non coincide con quella fallimentare;
  • il nesso causale tra segnalazione e danno sussiste quando venga dimostrato che il diniego del finanziamento è stato determinato dalla segnalazione;
  • il danno può riguardare anche una società collegata, qualora sia provata l’incidenza della segnalazione sulla concessione del credito.

La decisione conferma dunque che una banca non può procedere a una segnalazione in modo automatico e superficiale. Quando l’istituto di credito omette di verificare con la necessaria diligenza la reale situazione economico-patrimoniale del cliente, ignorando elementi che ne attestino la solidità finanziaria, la segnalazione può integrare un illecito civile e comportare una conseguente responsabilità risarcitoria.

In tali ipotesi, il danno subito dalla società illegittimamente segnalata viene considerato dalla giurisprudenza un danno ingiusto, poiché incide direttamente sulla sua capacità di operare sul mercato, limitando l’accesso a nuove forme di finanziamento e determinando, nei casi più gravi, la revoca delle linee di credito già esistenti.

Il pregiudizio risarcibile può essere quantificato sia come danno emergente, ossia le spese e i costi sostenuti a causa della segnalazione, sia come lucro cessante, rappresentato dalle opportunità economiche e commerciali perdute per effetto del peggioramento del rating creditizio e della conseguente perdita di affidabilità nei confronti del sistema bancario.