Se il paziente agisce nei confronti dell’azienda sanitaria in ordine ad un’ipotesi di responsabilità medica, non basta la semplice chiamata in garanzia del medico, da parte dell’azienda, per estendere automaticamente allo stesso l’azione giudiziale.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30601/2018 dello scorso 27 novembre.

Nel caso sottoposto alla Corte era stata dichiarata inammissibile, nelle fasi di merito, la domanda di risarcimento del danneggiato nei confronti del medico, il quale non era stato convenuto in giudizio quale soggetto responsabile, ma chiamato in garanzia ai soli fini della manleva.

Sia il Giudice di primo grado sia la Corte di Appello avevano, infatti, negato l’applicabilità della regola dell’estensione automatica al terzo chiamato della domanda risarcitoria attorea, svolta originariamente nei soli confronti dell’azienda ospedaliera.

La Corte ha rigettato il ricorso proposto dal danneggiato, approfondendo l’esame degli aspetti processuali in materia di chiamata in causa del terzo e rapporto di garanzia.

In particolare, è stata ribadita l’applicazione della regola dell’estensione automatica della domanda al terzo nel caso in cui la chiamata è effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea.

Solo in questo caso – ove sussiste un unico rapporto da accertare, in cui si tratta di stabilire quale sia l’effettivo destinatario della pretesa risarcitoria – il giudice deve valutare le responsabilità dei soggetti coinvolti (della struttura sanitaria e/o del medico) senza necessità che l’attore ne faccia esplicita richiesta.

Al contrario, il principio dell’estensione della domanda dell’attore al terzo chiamato non trova applicazione quando il chiamante, senza invocare l’esclusione della propria responsabilità, faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore, come avviene nell’ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo coobbligato.

In questo caso si tratta di rapporti giuridici autonomi e distinti, seppur posti in rapporto di dipendenza, per cui l’eventuale accertamento della responsabilità del convenuto non determina necessariamente l’esclusione di quella del terzo chiamato: è quindi rimessa all’attore la scelta di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato.

Nel caso di specie, appunto, la chiamata in causa del medico è stata effettuata dall’azienda ospedaliera ai soli fini della manleva, senza negare (anzi presupponendo) la propria legittimazione passiva rispetto all’azione risarcitoria svolta dal danneggiato.

Se il danneggiato avesse voluto estendere la propria domanda di risarcimento anche nei confronti del medico avrebbe dovuto promuovere una rituale iniziativa processuale e formulare una specifica domanda di condanna.

 

Iscriviti alla Newsletter