Con l’Ordinanza del 19 gennaio 2018 n. 1465 la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha nuovamente rimesso alle Sezioni Unite la valutazione della portata delle clausole claims made inserite nei contratti di assicurazione. Nel caso di specie, è stata avanzata una richiesta di indennizzo ad una compagnia assicuratrice che ha opposto la validità di una clausola claims made, per cui la copertura opererebbe solo in relazione alle richieste di risarcimento presentate durante il periodo di vigenza del contratto.

Il giudice di primo grado ha dichiarato nulla la suddetta clausola, accogliendo la domanda di garanzia azionata. Al contrario, la Corte d’Appello, affermando la validità della clausola, ha rigettato la richiesta di indennizzo dell’assicurato, il quale ha quindi proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte.

Per la decisione, i giudici della Corte ritengono dirimente devolvere all’esame delle Sezioni Unite la soluzione delle seguenti questioni: a) se, nell’assicurazione della responsabilità civile, per “sinistro” debba intendersi “sia ai fini del pagamento dell’indennizzo, sia a tutti gli altri fini contrattuali, non la causazione d’un danno a terzi da parte dell’assicurato, ma eventi diversi, come la circostanza che il danneggiato abbia domandato il risarcimento all’assicurato-responsabile”; b) se è meritevole di tutela una clausola claims made nella parte in cui stabilisca che “contenuto, misura e limiti del credito indennitario” siano determinati sulla base dei patti contrattuali vigenti al momento della suddetta richiesta e non al momento della commissione dell’illecito da parte dell’assicurato.

Al fine di offrire alle Sezioni Unite un contributo di riflessione, il Collegio ha proposto le proprie soluzioni alle predette questioni.

Quanto al primo quesito, sulla base di una lettura sistematica delle norme codicistiche in tema di assicurazione, i giudicanti hanno evidenziano che l’evento da considerare “sinistro” nell’assicurazione danni, di cui l’assicurazione per la responsabilità civile è un sottotipo, deve necessariamente avere i caratteri della “incertezza, possibilità, dannosità, indesiderabilità” e deve consistere nell’“avveramento del rischio assicurato”. Pertanto, non sarebbe possibile elevare al rango di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1917 co. 1 c.c., ovvero fatti diversi dall’evento dannoso, come la circostanza della richiesta di risarcimento da parte del soggetto danneggiato.

Quanto al secondo quesito, la Terza Sezione auspica che “la clausola claims made, nella parte in cui esclude il diritto dell’assicurato all’indennizzo quando la richiesta di risarcimento gli pervenga dal terzo dopo la scadenza del contratto, sia dichiarata immeritevole di tutela sempre e comunque”. Ai fini del vaglio di meritevolezza, il Collegio ha invocato il principio secondo cui nel nostro ordinamento i contratti o i singoli patti in essi contenuti, anche quelli atipici come la clausola in esame, devono essere conformi a “solidarietà, parità e non prevaricazione”. Una clausola claims made che escluda richieste postume attribuirebbe all’assicuratore “un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita”, porrebbe l’assicurato “in una posizione di indeterminata soggezione” e potrebbe costringerlo “a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti”. Ancora, l’assicuratore potrebbe “modulare le condizioni generali di contratto, di fatto imposte all’assicurato, in base ad eventi che notoriamente sono avvenuti, ma per i quali il terzo danneggiato non abbia ancora, per avventura, fatto pervenire alcuna richiesta all’assicurato”, considerando la distanza temporale tra il danno e la richiesta risarcitoria. Applicando detti criteri, dunque, la Corte è giunta ad affermare l’immeritevolezza di tutela “sempre e comunque” della clausola claims made che “stabilisca (…) la spettanza, la misura ed i limiti dell’indennizzo (…) in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all’assicurato di essere risarcito”.

Attendiamo ora la pronuncia delle Sezioni Unite.

 

Iscriviti alla Newsletter