Il Decreto Legge n. 18/2020, entrato in vigore il 17 marzo 2020 allo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, ha interessato anche gli enti non profit.

L’art. 35 del D.L., definito Cura Italia, detta infatti specifiche disposizioni in materia di Terzo settore, per tale intendendosi l’insieme degli enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più “attività di interesse generale” elencate all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In primo luogo, attraverso la modifica dell’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, è stato prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per adeguare alle nuove previsioni normative gli statuti degli enti iscritti nei registri di Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale, ricorrendo alle modalità e alle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Analoga disposizione è stata introdotta all’art. 17, comma 3, D. Lgs. 112/2017, che prevede una disciplina organica delle imprese sociali. Conformando tale articolo a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, le imprese sociali possono ora adeguare i propri statuti, avvalendosi delle modalità e delle maggioranze semplificate proprie delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria, entro il 31 ottobre 2020.

Inoltre, il D.L. in esame, sulla base del periodo emergenziale dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, prevede una proroga anche per l’approvazione dei bilanci di Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. In particolare, per l’anno 2020, gli enti appartenenti a tali categorie, per i quali la scadenza del termine di approvazione del relativo bilancio ricade all’interno del suddetto periodo emergenziale, possono approvare il proprio bilancio entro il 31 ottobre 2020.