Dal 12 ottobre 2017 anche gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro da uno a tre giorni (escluso quello dell’evento) devono essere comunicati all’INAIL.

Si tratta di un obbligo che si aggiunge a quello della denuncia degli infortuni con prognosi di almeno quattro giorni (sempre escluso quello dell’evento).

Per chiarezza: la comunicazione assolve ad un fine statistico-informativo, la denuncia a quello assicurativo. Infatti, solo gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno quattro giorni sono indennizzati dall’INAIL.

Gli altri, definiti ‘lievi’, si chiede siano comunicati per consentire la raccolta di dati e informazioni nel SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione.

COME?

Entro due giorni da quando ha avuto notizia dell’infortunio (come per la denuncia) il datore di lavoro deve inviare compilato in via telematica il modelloComunicazione d’infortunio ai fini statistico informativi.

La violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80.

Se l’assenza si prolunga oltre il terzo giorno, il datore di lavoro integra la comunicazione con i dati previsti per la denuncia così che la comunicazione sia utile ai fini assicurativi. Tuttavia, allo stato sul punto non vi sono istruzioni operative.

Per completezza: l’obbligo di comunicazione ai fini statistico–informativi per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni è assolto con l’invio della denuncia.

Ricapitolando in sintesi gli obblighi formali a carico del datore di lavoro nella materia infortunistica:

-in caso di infortunio con prognosi da uno a tre giorni: comunicazione, di cui si è detto;

-in casi di infortunio con prognosi di almeno quattro giorni: denuncia (che è in sè anche comunicazione) (l’omissione, l’invio tardivo, la compilazione inesatta o incompleta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.290,00 a € 7.745,00);

-conservazione del registro infortuni fino al 22.12.2019 solo per le imprese esistenti alla data del 22.12.2015.

Non è più richiesta (dal 22.03.2016) la comunicazione alla PS dell’infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni, alla quale provvede l’INAIL.

 

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