Dal diritto europeo “dell’esecuzione” al diritto europeo “all’esecuzione”
A Milano il 28 ottobre 2015, durante la celebrazione della dodicesima giornata europea del diritto, sono emerse molte importanti novità in campo giuridico, tali da far pensare ad un autentico cambio di rotta.
Il Regolamento CE n. 655/2014, applicabile dal 18 gennaio 2017, rappresenta il primo strumento comunitario interamente dedicato all’armonizzazione di una procedura in materia di esecuzione forzata.
Finalmente siamo in grado di sopperire alle carenze sia del titolo esecutivo europeo che del prospettato congelamento dei conti bancari, previsto prima all’art. 47 del Reg. CE 44/2001 e poi confermato negli stessi termini dal Reg. CE 1215/2012 , semplicemente possibilisti rispetto al riconoscimento ed all’esecuzione di una misura cautelare in uno Stato membro diverso da quello di adozione.
Si chiama Ordinanza Europea di Sequestro conservativo dei Conti correnti bancari (OESC) e rappresenta un provvedimento di seconda generazione, perché caratterizzato da un meccanismo del tutto nuovo, come accade per l’ingiungiunzione di pagamento europea.
Risponde alla duplice esigenza di rendere omogenee le norme nazionali in materia di sequestro dei conti bancari e di realizzare una nuova ordinanza europea che sia autonoma, concorrente ed alternativa: del tutto diversa dal tipico provvedimento interno al sistema giuridico italiano di sequestro dei conti bancari, meramente conservativo in rem e non esecutivo in personam.
Una delle scelte più significative fatte dal legislatore comunitario è certamente quella di consentire al creditore di ottenere il sequestro sia prima dell’instaurazione di un procedimento di merito (art. 5, par. 1, lett. a) sia dopo l’ottenimento di un titolo che imponga al debitore di pagare (art. 5, par. 1, lett. b). A variare sarà semplicemente la competenza, attribuita al giudice che ha emesso il titolo esecutivo nel primo caso ed al giudice competente nel merito nel secondo.
Da un punto di vista strettamente processuale, osserviamo che il provvedimento è reso inaudita altera parte. La norma, tuttavia, non si pone in contrasto con l’idea di giusto processo, che l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’art. 47, comma n. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea costruiscono intorno al diritto d’informazione e di difesa.
Il Regolamento garantisce, infatti, il diritto del debitore di contestare l’ordinanza o la relativa esecuzione subito dopo la sua attuazione.
I caratteri fondamentali sono:
- il campo di applicazione oggettivo circoscritto ai crediti pecuniari transnazionali maturati in materia civile e commerciale
- il momento della richiesta: i) preliminarmente all’avvio del giudizio ordinario a carico del debitore o ii) in seguito all’ottenimento di una decisione giudiziaria, al perfezionamento di una transazione giudiziaria o alla stipula di un atto pubblico in uno Stato membro relativo al credito azionato
- i requisiti sono l’urgenza e la necessità di proteggere il credito in via giudiziale
- le prove richieste sono atte a dimostrare il rischio concreto che in assenza della misura la successiva esecuzione possa essere compromessa o resa più complessa
Un ulteriore passo verso la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in grado di garantire il buon funzionamento del mercato interno.