Il Decreto Legge “Cura Italia” entrato in vigore il 17 marzo prevede, tra le varie misure finalizzate a contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, la sospensione dei mutui per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti oltre a misure a sostegno delle micro, piccole e medie imprese.

In particolare, l’art. 54 estende ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la possibilità di ottenere la sospensione dei mutui in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà mutui prima casa, cd. “Fondo Gasparrini”.

La sospensione delle rate del mutuo, infatti, era già prevista dal Fondo di solidarietà istituito con la legge n. 244/2007 ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta, per esempio, alla perdita del posto di lavoro.

Ora, grazie al Decreto Legge “Cura Italia”, possono accedere a tale Fondo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti i quali autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 “ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività dovuta alle misure adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

La sospensione del mutuo può essere concessa per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto e per accedere al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISS).

Una volta autorizzata la sospensione del mutuo, il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Per quanto riguarda, invece, le misure a sostegno delle imprese, il Decreto “Cura Italia” prevede una moratoria, con garanzia pubblica al 33%, sui prestiti e finanziamenti concessi alle PMI e alle microimprese penalizzate dalla misure adottate per contrastare l’epidemia da Covid-19.

In particolare, l’art. 56 stabilisce che le PMI e le microimprese, dietro comunicazione inviata agli istituti di credito, possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione agli istituti di credito deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.