Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure di sostegno alle imprese in materia finanziaria e fiscale in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo, nel c.d. D.L. “Rilancio”, ha ritenuto opportuno prevedere uno specifico articolo sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Le misure previste all’art. 26 si applicano agli aumenti di capitale di S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. (anche semplificate), Soc. Coop., Società Europee e Società Coop. Europee e, per poter accedere al sostegno, la società deve:

1.       essere regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese;

2.       aver determinati ricavi ed aver subito, a causa dell’emergenza nei mesi di marzo ed aprile 2020, una specificata riduzione dell’ammontare dei ricavi stessi e

3.       deliberare, entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento ed integralmente versarlo.

Il Governo ha previsto anche numerose cause di esclusione, limitando così il novero dei possibili soggetti richiedenti la misura.

La società, infatti, oltre ad avere una regolarità contributiva e fiscale, non deve rientrare, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese “in difficoltà” secondo la normativa comunitaria ed essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente. È stato previso, da ultimo sul punto, per quanto riguarda amministratori, soci e titolari effettivi, che questi non abbiano subito, negli ultimi cinque anni, condanne definitive per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

In particolare si segnala che, successivamente all’autorizzazione da parte della Commissione Europa – l’articolo infatti subordina le misure ivi previste a tale approvazione – ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione dell’aumento di capitale di cui al precedente punto 3 spetterà un credito di imposta pari al 20%. Tuttavia la “nuova” partecipazione dovrà essere detenuta sino al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di riserve da parte della società prima di tala data comporterà, da un lato, la decadenza dallo sgravio fiscale e, dall’altro, l’obbligo da parte del soggetto di restituire l’ammontare del credito di imposta usufruito oltre interessi legali.

Degno di nota è anche l’istituzione del Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere, entro la fine del corrente anno e con specifiche caratteristiche, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte delle società come sopra individuate. La gestione del fondo è affidata ad INVITALIA e c’è da sottolineare che, nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo saranno soddisfatti dopo i crediti dei chirografari e prima dei finanziamenti soci.