quando può escludersi il risarcimento del danno?

Il locatore può disdettare il contratto di locazione alla prima scadenza contrattuale solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge (art. 3 della Legge 431 del 1998 e art. 29 della Legge 392 del 1978).

Se ottiene l’immobile e non provvede ad adibirlo, entro il periodo prestabilito, agli usi dichiarati nella disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni, ovvero, in alternativa, ad ottenere, un risarcimento non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone percepito, per le locazioni abitative e non superiore a quarantotto mensilità per quelle commerciali.

Contratto di locazione

IL CASO

Il locatore aveva dato disdetta al contratto di locazione al termine del primo quadriennio, adducendo, ai sensi dell’art. 3 della Legge 431 del 1998, la necessità di sottoporre l’immobile in cui era ricompreso ad una integrale ristrutturazione.

Successivamente alla sua restituzione, ottenuta all’esito di un giudizio instaurato a causa dall’opposizione del conduttore al rilascio, il locatore non aveva, tuttavia, realizzato l’intervento edile prospettato.

Il conduttore aveva, quindi, convenuto in giudizio il locatore per ottenere il risarcimento del danno previsto dalla normativa sopra indicata.

Il Locatore aveva resistito adducendo che le opere di ristrutturazione erano state impedite dalla scadenza del titolo abilitativo per la loro esecuzione, determinata dall’illegittima opposizione del conduttore al rilascio.

La Corte di Cassazione ha rigettato la pretesa risarcitoria avanzata dal conduttore.

E’ stato, quindi ulteriormente confermato il principio secondo cui le sanzioni previste dalla normativa in tema di locazione non si applicano qualora la tardiva e/o mancata destinazione dell’immobile all’uso dichiarato nella disdetta siano, in concreto, giustificate da esigenze, ragioni o situazioni meritevoli di tutela, non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore.

CONCLUSIONI

La Corte di Cassazione ha chiarito che le sanzioni derivanti dalla mancata destinazione dell’immobile all’uso dichiarato non sono connesse ad un criterio oggettivo di responsabilità, potendosi il locatore sottrarre alla propria responsabilità, dimostrando l’esistenza di motivazioni, a lui non riferibili, da cui è dipeso tale mancato utilizzo.

Cassazione Civile, III sez., n. 1050 del 21 gennaio 2016

 

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