Può accadere che un dipendente sia impossibilitato a lavorare in conseguenza di un provvedimento estraneo alla sfera di influenza del datore di lavoro.

E’ questo, ad esempio, il caso di un lavoratore che si è visto ritirare dall’autorità giudiziaria il tesserino di accesso all’area aeroportuale necessario per l’esecuzione della prestazione.

Cosa succede in tale ipotesi? Può il lavoratore essere sospeso senza retribuzione e/o licenziato?

Con sentenza n. 16388/2017, depositata il 04.07.2017, la Corte di Cassazione ha risposto a tali domande, dichiarando legittima la sospensione del lavoratore senza retribuzione nonché valido il licenziamento conseguente al protrarsi dell’impossibilità di rendere la prestazione.

Secondo i giudici di legittimità, in conseguenza dell’impossibilità sopravvenuta del dipendente di rendere la prestazione per un fatto estraneo alla sfera datoriale, il datore, oltre a sospendere il lavoratore, può rifiutarsi, ai sensi dell’art.1460 c.c., di adempiere al pagamento della retribuzione trattandosi di una situazione non tutelata dalla legge, come ad esempio per la malattia.

Così ha motivato la Cassazione relativamente alla sospensione dal servizio senza retribuzione:

“in relazione alla mancata corresponsione delle retribuzioni nel periodo di sospensione, occorre ricordare che questa Corte (Cass. n. 17353/2012) ha affermato che nel contratto di lavoro – ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all’obbligo di lavorare dell’una corrisponde l’obbligo di remunerazione dell’altra – ciascuna parte può valersi dell’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell’art. 1181 cod. civ. e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell’art. 1460 cod. civ.”.

Per quanto concerne il licenziamento la Cassazione ha, poi, affermato che si tratta

“di un recesso intimato in conseguenza dell’accertata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione convenuta contrattualmente, in virtù di un provvedimento non emesso dal datore di lavoro ed estraneo alla sua sfera di influenza, come il rilascio del tesserino di accesso nell’area aeroportuale”.

E’ però da aggiungersi che per la validità del recesso è essenziale che il datore dimostri che il lavoratore, impossibilitato a rendere la prestazione per i motivi sopra indicati, non può nemmeno utilmente essere ricollocato in altro ambito aziendale (repechage): se così è, il licenziamento è legittimo.

 

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