Meritevole di attenzione la sentenza n. 23697/2017 della Corte di Cassazione, pubblicata lo scorso 10 ottobre, inerente le ferie non godute del dirigente ed il pagamento della relativa indennità sostitutiva.

I giudici di legittimità -chiamati a decidere su un caso di licenziamento di un dirigente- hanno, innanzitutto, espressamente richiamato l’orientamento, consolidato, secondo cui

“il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro non lo eserciti e non fruisca del riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive”

Muovendo da tale assunto, la Corte ha quindi stabilito che, ad eccezione delle ferie non godute riferite al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto (nel caso concreto, quelle dell’ultimo anno), non è ammessa la monetizzazione di quelle degli anni precedenti perché, se così si operasse, si vanificherebbe la tutela della sicurezza e della salute del lavoratore che, di fatto, non ha fruito del riposo volto a reintegrare le energie psicofisiche.

Più precisamente, la Cassazione ha affermato che “una diversa interpretazione finirebbe per rendere di fatto inoperante la regola generale, risolvendosi nella previsione di una indiscriminata convertibilità pecuniaria del diritto, anche se differita al momento della cessazione del rapporto”.

In definitiva, come riportato nella sentenza in esame, se il dirigente ha il potere di attribuirsi le ferie e non lo esercita e non prova che il non godimento delle ferie è imputabile al datore di lavoro per imprevedibili ed indifferibili esigenze,la mancata fruizione finisce per essere la conseguenza di un’autonoma scelta del dirigente, che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore di lavoro”.

Pertanto, al ricorrere di tale ipotesi, il dirigente non solo non ha diritto alla “monetizzazione automatica” delle ferie non godute non riferibili al periodo ancora pendente al momento della cessazione del rapporto ma ha anche preclusa la tutela risarcitoria sotto il profilo civilistico ordinario.

 

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