Dal 26 dicembre 2016 le imprese stabilite in un altro Stato membro che intendono distaccare lavoratori in Italia sono tenute ad effettuare la dichiarazione preventiva al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco e a comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni.

L’obbligo è stato introdotto dal D. Lgs. 136/2016, che, abrogando la precedente normativa italiana sul distacco transnazionale di cui al D. Lgs. 72/2000, ha dato attuazione alla direttiva n. 2014/67/UE, a sua volta concernente l’applicazione della direttiva n. 96/71/CE.

Obiettivo primario della nuova normativa è di garantire parità di trattamento e medesime condizioni di tutela ai lavoratori stranieri distaccati in Italia rispetto a quelli italiani, contrastando pratiche abusive del distacco transnazionale, quali, ad esempio, la creazione di “strutture-contenitore” per trasferire stabilmente lavoratori in Italia dietro l’insegna di società con sede in un Paese estero (cd. dumping sociale).

Indicazioni operative sulle modalità di comunicazione al Ministero sono riportate nel Decreto Ministeriale n. 10 del 2016 (dalla cui entrata in vigore – avvenuta il 26 dicembre 2016 – è divenuta appunto obbligatoria la comunicazione) e nella circolare n. 3/2016 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro congiuntamente al Ministero del Lavoro.

La comunicazione deve essere effettuata sul sito www.cliclavoro.gov.it attraverso il modello telematico UNI_DISTACCO_UE, previa registrazione della società distaccante e dovrà riguardare, entro il 26 gennaio 2017 , i distacchi successivi al 22 luglio 2016 ed ancora in corso a tale data.

Le violazioni (cui è applicabile la diffida obbligatoria) sono punite con la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro per ogni violazione e per ogni lavoratore interessato.

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