Divisione transattiva e transazione divisoria: attenzione alle differenze
In materia di accordi in sede successoria è di estrema importanza prestare la massima attenzione ai termini della definizione.
L’articolo 764, co. 1, c.c., dispone che l‘azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari, mentre il co. 2 stabilisce che, l’azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
La prevalente giurisprudenza, con riferimento a tale ultima disposizione, distingue tra divisione transattiva e transazione divisoria.
La divisione transattiva è un negozio giuridico di carattere divisorio, ove il comune intento delle parti è quello di risolvere la controversia divisionale tramite lo scioglimento della comunione e l’attribuzione proporzionale delle quote, ossia di superare amichevolmente questioni afferenti le operazioni divisionali.
La transazione divisoria, invece, ha tutte le caratteristiche di una vera e propria transazione diretta a comporre una lite, concernente l’esistenza o l’entità del diritto di chi pretende di partecipare al riparto dell’eredità, accordandosi sull’attribuzione delle porzioni senza procedere al calcolo delle misure corrispondenti alle quote.
Analizzando le differenze tra le due figure vediamo che:
- il primario elemento di distinzione non è individuabile nella natura transattiva del negozio, comune ad entrambe, ma dall’esistenza di proporzionalità – sussistente nel solo caso di divisione transattiva – tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascun partecipante alla comunione (tra le molte: Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20256). Si applica il principio della corrispondenza tra la quota di fatto e la quota ideale solo se si è in presenza di una divisione transattiva: al contrario, tutte le volte in cui si pone fine allo stato di divisione prescindendo dal principio della corrispondenza tra quota ideale e quota di fatto, si ha una transazione divisoria;
- in secondo luogo, la divisione transattiva è l’intesa raggiunta tra i condividenti connotata dallo scopo di prevenire l’insorgenza di una lite, mentre la transazione divisoria è tale proprio perché cronologicamente successiva rispetto al perfezionamento di un negozio divisionale, ed è volta a sanare questioni e controversie insorte tra i coeredi;
- in ultimo, l’azione di rescissione è esercitabile solo nel caso di divisione transattiva e non in quello di transazione divisoria.
La non agevole individuazione della linea di discrimen tra le fattispecie ha una conseguenza di non poco conto: solo alla transazione divisoria, dunque, si applica il secondo comma dell’art. 764 c.c., non potendosi ammettere l’azione di rescissione in relazione a un negozio che ha il precipuo fine di stabilizzare, in vista del superamento della lite tra le parti, l’accordo transattivo (Corte d’Appello Catania, 25 febbraio 2015,n. 359).
Fondamentale quindi è chiarire la portata di ogni accordo in materia, in considerazione del fine che ci si pone.
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