Importante pronuncia del Tribunale di Milano, a firma autorevole del Dott. Damiano Spera, Presidente della decima sezione civile, oltre che coordinatore dell’Osservatorio per la Giustizia Civile.

La sentenza è la n. 2894, 11 aprile 2023.

In tema di responsabilità da fatto illecito, il Tribunale si è trovato a decidere sulla possibilità di riconoscere il risarcimento del danno, nell’ipotesi in cui il soggetto leso abbia già ottenuto un indennizzo dalla propria assicurazione in forza di una polizza infortuni.

La fattispecie attiene l’applicabilità del cd. principio indennitario, per cui, a fronte di un medesimo evento di danno, opera, in linea generale, il divieto di cumulo tra indennizzi assicurativi e risarcimenti civilistici.

La ratio di questo principio è evidentemente quella di evitare l’arricchimento del danneggiato, che altrimenti si verrebbe a trovare in una condizione economica più favorevole rispetto a quella in cui versava prima del fatto illecito.

Dopo aver fornito una dettagliata ricostruzione del quadro giurisprudenziale e una lettura evolutiva dei principi affermati dalla Suprema Corte, il Tribunale di Milano è giunto ad escludere, nel caso specifico, lo scomputo dell’indennizzo assicurativo dal risarcimento del danno. Ciò, valorizzando la natura previdenziale della polizza infortuni stipulata dal danneggiato, assimilabile ad un’assicurazione sulla vita.

Per individuare la disciplina applicabile alla polizza infortuni, il Giudice si è basato sull’interpretazione della volontà negoziale ancorata alla teoria della causa concreta del contratto.

In particolare, è stato sottolineato come l’indennizzo assicurativo fosse legato ad un capitale convenzionalmente stabilito, secondo un modello più simile a quello dell’assicurazione sulla vita (anziché ad un ipotetico valore della persona).

Ancor più dirimente, ai fini dell’interpretazione della concreta volontà delle parti, è stata ritenuta la clausola di rinuncia dell’assicurazione al diritto di surroga nei confronti del responsabile civile. A dire del Giudice, proprio tale pattuizione conferma l’intenzione dei contraenti di scindere il profilo risarcitorio da quello indennitario, in quanto la suddetta preventiva rinuncia consentirebbe, in caso di infortunio addebitabile ad un terzo, il cumulo del risarcimento con l’indennizzo assicurativo.

Nel caso in esame, quindi, è stato ritenuto che il contratto assicurativo non assolvesse una funzione di neutralizzazione di un pregiudizio subito, quanto piuttosto ad una finalità previdenziale, volta a garantire all’assicurato una maggiore tranquillità economica al verificarsi di un evento avverso. La pronuncia ben evidenzia, dunque, come l’applicazione del cd. principio indennitario non possa prescindere da una valutazione, caso per caso, dell’omogeneità dei crediti portati in compensazione, esaminata la finalità dello specifico contratto di assicurazione.