E se il dipendente in malattia lavora per un’altra impresa?
Con la sentenza n. 20433, pubblicata l’11 ottobre 2016, la Corte di Cassazione torna sul tema del controllo del lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro mediante un’agenzia investigativa. Si tratta dei cosiddetti controlli occulti.
Nella sentenza in esame è affrontato in particolare il caso del controllo di comportamenti del lavoratore assente per malattia certificata, che dimostrano l’insussistenza della malattia ovvero l’inidoneità della stessa a determinare l’incapacità lavorativa, controllo effettuato tramite un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro.
La Corte coglie l’occasione per rammentare e precisare il proprio orientamento interpretativo degli artt. 2, 3 e 5 dello Statuto dei Lavoratori.
Questi in sintesi i principi espressi dalla Suprema Corte:
- è precluso al datore di lavoro controllare e far controllare l’esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente;
- quindi, non potendo riguardare né l’adempimento né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, il controllo è giustificato e legittimo solo e in quanto finalizzato all’accertamento di atti illeciti del dipendente;
- il controllo del lavoratore è giustificato e legittimo non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione;
- il controllo della giustificatezza dell’assenza del lavoratore malato riguarda non l’attività lavorativa, ma un comportamento potenzialmente illegittimo.
Dunque, sono legittimi gli accertamenti demandati dal datore di lavoro ad un’agenzia investigativa aventi ad oggetto comportamenti del dipendente ‘extralavorativi’, che assumono comunque rilievo sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro.
Ne consegue che le disposizioni dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, non precludono al datore di lavoro di dare corso anche ad accertamenti mediante un’agenzia investigativa di circostanze di fatto tali da dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa, quindi, tali da non giustificare l’assenza dal lavoro.
Con l’ulteriore conseguenza che l’assenza dal lavoro non giustificata costituirà comportamento rilevante ai fini disciplinari, potendo legittimare non solo l’applicazione di sanzioni conservative, ma anche l’irrogazione del licenziamento.
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