A causa del rapido diffondersi del Covid-19, il Governo ha adottato una serie di provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica sull’intero territorio nazionale.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato lo scorso 8 marzo ha introdotto le prime restrizioni, estese il giorno successivo all’intero territorio nazionale ed ulteriormente integrate l’11 marzo, finalizzate a limitare gli spostamenti delle persone fisiche in tutto il Paese.

Tali misure, di carattere assoluto per coloro che sono costretti alla quarantena o per i contagiati dal Covid-19, prevedono alcune eccezioni in caso di esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, circostanze attestabili mediante un’autocertificazione da esibire alle Forze dell’Ordine al momento dei controlli.

I moduli predisposti dal Ministero dell’Interno per l’autodichiarazione recano l’esplicito richiamo alle conseguenze penali in caso di “Dichiarazioni mendaci a Pubblico Ufficiale” (art. 76 D.P.R. 445/2000 ed art. 495 c.p.): chiunque rilascia una falsa attestazione o dichiarazione ad un Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri sarà punito con la reclusione da uno a sei anni.

Più in generale, il mancato rispetto di uno degli obblighi previsti dal Decreto è punito, ai sensi dell’art. 650 c.p., con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

Al di là di tali specifiche previsioni, restano in vigore le sanzioni penali per altre condotte illecite poste in essere in questo periodo di emergenza. Ad esempio, chi volontariamente contagia altre persone potrà rispondere del reato di epidemia (art. 438 c.p.), mentre chi viola le regole di prudenza, senza tuttavia avere l’intenzione di diffondere il contagio, potrà vedersi contestare l’art. 452 c.p., che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica. Potrà rispondere, invece, di resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.) chi adoperi violenza o minaccia per sottrarsi ai controlli dell’Autorità.

Qualora le Forze dell’Ordine dovessero contestare una di queste violazioni, la notizia di reato verrà trasmessa alla Procura della Repubblica competente. Non si tratterà, quindi, di una semplice multa: l’eventuale sanzione, infatti, verrà irrogata al contravventore al termine di un regolare processo.