Brevi riflessioni sulla modifica dell’articolo 105 della Costituzione (parte 1)
L’elaborato è frutto delle riflessioni a tre voci (con Arturo Cortese e Massimo Vecchio), sul punto della impugnabilità con il ricorso per cassazione delle sentenze emesse dall’Alta Corte in seconda istanza. Per tutti gli altri rilievi critici rinvio a quanto scritto da Margherita Cassano, Giacomo Rocchi e Lello Magi nei contributi pubblicati.
L’art. 105 della Costituzione stabilisce che: Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Il testo di legge sulla riforma della giustizia ha modificato l’art. 105:
Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.
Come si vede dalla comparazione, tra l’originaria formulazione della norma e quella di modifica, la competenza disciplinare viene sottratta al CSM e trasferita all’Alta Corte di nuova istituzione.
L’articolo 24 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 10, Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del CSM, prevede che:
“1. L’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.”
Come si vede, mentre la disciplina vigente prevede il ricorso immediato in Cassazione delle sentenze disciplinari, la norma riformata, ove il Referendum fosse approvato, prevederebbe un giudizio bifasico, in quanto la sentenza disciplinare non sarebbe immediatamente ricorribile in cassazione, ma solo davanti ad un’altra sezione della stessa Alta Corte che ha emesso la sentenza: una procedura che ricalca quella della procedura del riesame prevista dal codice di rito penale (art. 309).
La domanda che si pone è se la sentenza emessa in sede di impugnazione dalla Alta Corte sia inoppugnabile (con preclusione del successivo ricorso per cassazione), ovvero sia impugnabile per cassazione (naturalmente, esclusivamente per violazione di legge ex art. 111 comma 7). Il che porta a valutare se l’art. 105 sia una norma chiusa, che trova in sé stessa la sua disciplina (tesi di Arturo Cortese), ovvero debba essere coordinata con le altre norme della Costituzione (tesi che sostengo unitamente a Massimo Vecchio).
In via preliminare, ad avviso dello scrivente, non è conducente l’opinione che ritiene che l’istituzione dell’Alta Corte si ponga in contrasto con principi fondamentali che non possono essere modificati nemmeno con legge costituzionale. La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.
La Corte, ancora, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell’ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare <copertura costituzionale> fornita dall’art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all’accertamento della loro conformità ai <principi supremi dell’ordinamento costituzionale> (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato della Corte <in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana> (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984).
Non credo che la attuale composizione della Sezione disciplinare del CSM sia consustanziale ad un principio supremo dell’ordinamento costituzionale. La sezione disciplinare è una articolazione separata del CSM e riflette la natura dell’organo che è stato istituito con legge ordinaria e può subire modifiche, come è avvenuto più volte. Come osserva Giacomo Rocchi: “tutte le norme relative al funzionamento della Sezione disciplinare e alle sanzioni sono dettate con legge ordinaria. In particolare, solo con la l. 17 giugno 2022, n. 71, si è stabilita l’incompatibilità tra l’essere componente della Sezione disciplinare e la partecipazione ad altre Commissioni, incompatibilità che non impedisce che i componenti della Sezione disciplinare partecipino alle decisioni del plenum del CSM.”. Del resto, la principale garanzia discende dalla circostanza che la futura Alta Corte sarà composta da persone di assoluto livello che sapranno salvaguardare indipendenza e autonomia dell’organo.
L’opinione contraria (Arturo Cortese) alla possibilità di proposizione del ricorso per cassazione fa leva sull’avverbio “soltanto” e ritiene che la lettera della legge è chiara nel senso che l’impugnazione delle sentenze dell’Alta Corte in prima istanza possono essere proposte “soltanto” davanti ad essa in diversa composizione.
Nello stesso senso si esprime Margherita Cassano per la quale: “Il tenore letterale dell’intera disposizione e, in particolare, l’uso dell’avverbio “soltanto”, non consentono di ritenere che avverso le sentenze dell’Alta Corte sarà consentito il ricorso in cassazione. Unicamente per i magistrati ordinari, quindi, verrà esclusa la garanzia di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. che opera, invece, per qualsiasi altro cittadino. Si tratta di un’irragionevole disparità di trattamento che un’opera di riforma più attenta tecnicamente avrebbe potuto prevenire.”.
L’opinione favorevole (Massimo Vecchio) mi convince di più e mi pare che trovi un forte aggancio nella normativa costituzionale.

