Brevi riflessioni sulla modifica dell’articolo 105 della Costituzione (parte 2)
Nel precedente contributo si è posto il problema della impugnabilità delle decisioni dell’Alta Corte disciplinare. Si può ora proporre una diversa lettura dell’art. 105 Cost., volta a verificarne il coordinamento con l’art. 111 della Costituzione.
La prima riflessione è che l’art. 105 può avere una diversa lettura. Se si pone mente a che l’attuale 105 prevede l’impugnazione delle sentenze disciplinari con il ricorso per cassazione, l’avverbio “soltanto” può essere letto nel senso che avverso la sentenza disciplinare non è più ammesso il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge, ma “soltanto” quello, “anche per motivi di merito”, davanti alla stessa Corte. In questo senso, l’articolo 105 non sarebbe una norma “chiusa”, ma dovrebbe essere letta in rapporto con l’articolo 111 che prevede che “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”. In sostanza, l’articolo 105, inserito, si badi, nella Sezione I. – Ordinamento giurisdizionale, riguarderebbe soltanto l’organizzazione interna della Magistratura e, occupandosi soltanto del chi fa cosa e come funziona il corpo giudiziario, delinea l’ossatura dell’impugnazione della sentenza disciplinare, non più ricorribile in cassazione – e nemmeno davanti al TAR o al giudice ordinario – , ma richiedente un ulteriore passaggio davanti alla stessa Alta Corte; nulla invece l’articolo 105 prevederebbe per la sentenza di impugnazione che, quindi, in mancanza di una specifica esclusione, sarebbe ancora ricorribile in cassazione per violazione di legge ai sensi del 111.
Indico alcuni argomenti che, a mio (e di Massimo Vecchio) parere, confortano questa costruzione normativa.
Il primo, e più evidente, deriva dalla struttura della frase e dal ruolo svolto dall’avverbio “soltanto” che, sotto l’aspetto semantico, ha una funzione esclusiva perché: – restringe la competenza sull’impugnazione, – esclude qualsiasi altro giudice o organo, – rafforza l’idea che l’impugnazione non possa essere proposta altrove. Sovviene poi l’elementare analisi logica del testo (così, M. Vecchio, in incontro referendario a Lamezia Terme, 13/3):
• Soggetto: « impugnazione
• Predicato verbale: « è ammessa »
• Complemento avverbiale di limitazione: « soltanto »
• Complemento di stato in luogo figurato: « dinanzi alla stessa Alta Corte »
• Complemento di opposizione o di svantaggio: « contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza ».
Soggetto, predicato verbale e complemento di stato in luogo figurato gravitano attorno al complemento di opposizione: « contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza » al quale sono testualmente riferiti e collegati.
In altre parole, “soltanto” delimita il campo delle possibilità: l’unico giudice competente è la stessa Alta Corte. Quindi, l’avverbio chiude il sistema delle impugnazioni della sentenza di prima istanza, impedisce interpretazioni estensive ed esclude competenze concorrenti o alternative. Tuttavia, la collocazione di “soltanto” non può riferirsi all’esclusione di impugnazione della sentenza di seconda istanza. Infatti, il riferimento testuale dell’avverbio “… è ammessa impugnazione … soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte.” fa sì che esso modifichi esclusivamente il complemento di luogo, cioè il giudice competente, perché, se “soltanto” fosse riferito al numero delle impugnazioni (cioè: “è ammessa soltanto un’impugnazione”), dovrebbe trovarsi prima del verbo o dell’oggetto: “È ammessa soltanto un’impugnazione…”/“È ammessa impugnazione soltanto contro le sentenze…”. L’unica cosa che la norma vuole escludere è la possibilità di proporre l’impugnazione della sentenza di prima istanza davanti a un giudice diverso dall’Alta Corte, ma la proposizione non dice nulla sul fatto che la decisione resa in sede di impugnazione sia o non sia ulteriormente impugnabile. La limitazione riguarda solo le sentenze di prima istanza e, nel raffronto con l’attuale disciplina, si risolve in una maggiore garanzia per l’incolpato perché consente che anche nella fase di impugnazione davanti alla stessa Alta Corte si possa discutere sul “merito”.
E, pertanto, la limitazione in parola vale solo a escludere l’esperimento del ricorso immediato per cassazione avverso le sentenze di prima istanza.
Vengono ancora in supporto ulteriori argomentazioni.
L’articolo 111, inserito nella Sezione II. – Norme sulla giurisdizione –, specificamente dedicato alle regole fondamentali che governano l’esercizio della giurisdizione, cioè come deve svolgersi il processo per essere conforme ai principi costituzionali, afferma in modo tranchant che tutte le sentenze di giudice ordinario o speciale sono sempre impugnabili davanti alla Corte di cassazione per violazione di legge, e poi chiude con l’affermazione, altrettanto tranciante, che la deroga è ammessa solo per le sentenze pronunciate dai tribunali militari in tempo di guerra. Quindi il 105 non porta deroga al 111.
L’ultimo argomento è che, se la legge di riforma avesse voluto blindare l’articolo 105, e precludere il ricorso in Cassazione, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, ma non già nell’articolo 105, che riguarda l’organizzazione interna, bensì con una modifica anche del 111, inserendo tra le deroghe espresse, oltre alle sentenze emesse dal giudice militare in tempo di guerra, anche quelle pronunciate dalla Alta Corte ai sensi dell’articolo 105. Del resto, che questo sia il modo corretto con cui la Costituzione tratta le garanzie sulla giurisdizione, trova un riscontro nell’articolo 137, che espressamente prevede che: “Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.”, così sottraendo in modo chiaro e netto le sentenze emesse dalla Corte costituzionale al regime dell’articolo 111.
Cade così l’obiezione (Arturo Cortese) secondo cui il nuovo art. 105 costituirebbe una diretta deroga all’art. 111 senza necessità di un espresso richiamo.
L’art. 111, settimo comma, Cost. è norma « precettiva e di immediata applicazione ».
Sul dato letterale, si è detto. Quanto all’intenzione del legislatore, come scrive Cordero: “Le leggi sono testi senza locutori, da intendere secondo criteri obiettivi; e quando compongano una grossa macchina sintattica, è il sistema a determinare molti significati.”
Altre obiezioni non mi sembrano rilevanti. Così quella per cui l’Alta Corte, con la modifica dell’articolo 104, non sarebbe presieduta dal Presidente della Repubblica: si può obiettare che, in base alla legge ordinaria, la sezione disciplinare è presieduta in via ordinaria dal vice Presidente del CSM, sicché la presenza del Capo dello Stato non è essenziale.
Quanto alla critica secondo cui i giudici sarebbero lontani dagli uffici di merito, si trascura che la quasi totalità dei giudici della Cassazione proviene proprio da tali uffici e che il giudizio di legittimità implica comunque la conoscenza del fatto. Non è chiaro perché il giudizio disciplinare dovrebbe divergere dai normali giudizi su cui quotidianamente si esercita la giurisdizione di legittimità.

