La Cassazione, con le ordinanze n. 23834, 23849 e 23852 del 25 agosto, è intervenuta nuovamente sul tema dell’onere probatorio gravante in capo al cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB che richiede l’ammissione del credito acquistato allo stato passivo di una procedura concorsuale.

La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall’art. 58 TUB, che deroga parzialmente al regime ordinario civilistico previsto dagli articoli 1260 e 1264 c.c.
L’art. 58, comma II, TUB dispone – ai fini dell’opponibilità della cessione ai debitori ceduti – che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in esame, simili tra loro, il cessionario aveva chiesto di essere ammesso allo stato passivo di un fallimento sostenendo di aver acquistato il credito nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi dell’art. 58 TUB e producendo, a dimostrazione della propria legittimazione, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale unitamente alla dichiarazione della banca cedente che dava atto dell’intervenuta cessione.

In tutti e tre i casi, il Giudice Delegato, su proposta del Curatore, aveva escluso dallo stato passivo il credito vantato dal cessionario ritenendo non provata la titolarità in capo a quest’ultimo.

A seguito di opposizione allo stato passivo, il Tribunale aveva confermato l’esclusione del credito ritenendo inidonea a provare la vicenda traslativa del credito sia l’avvenuta pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale che la dichiarazione rilasciata dalla banca cedente, facendo proprio l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.

La Suprema Corte, a seguito del ricorso presentato dal cessionario, ha confermato la decisione del Tribunale affermando che “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.

Stando a quanto sostenuto dalla Cassazione, per dimostrare l’effettiva titolarità del credito, il cessionario avrebbe dovuto provare non solo che le posizioni creditorie fatte valere con l’insinuazione allo stato passivo fossero ricomprese nel perimetro dei crediti in sofferenza ceduti in blocco, ma anche che le stesse non fossero incluse tra quelle espressamente escluse dalla cessione in base ai criteri dettati dal provvedimento.

Inoltre, per la Suprema Corte il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l’esistenza del credito non equivale in alcun modo a dimostrare l’effettiva titolarità del diritto del quale si discute.

È evidente, quindi, come le banche e gli operatori che acquistano crediti in blocco siano tenuti a predisporre un dossier probatorio il più completo possibile comprendente, oltre al contratto di cessione, la documentazione relativa ai criteri di individuazione dei crediti, gli eventuali elenchi nominativi nonché ogni documento utile a dimostrare la titolarità e la riferibilità del credito, pena, in difetto, il rigetto della domanda di insinuazione al passivo, con conseguente perdita della possibilità di partecipare alla ripartizione dell’attivo concorsuale.