Violenza sessuale e libero consenso: sì alla modifica del Codice Penale
La Commissione Giustizia della Camera ha approvato all’unanimità un emendamento alla Riforma dell’articolo 609-bis del Codice Penale, ridefinendo il reato di violenza sessuale e il principio cardine della libera manifestazione del consenso.
Una scelta che, proprio nella ricorrenza dedicata alla lotta contro ogni forma di sopraffazione e violenza, assume il valore simbolico e concreto di un passo decisivo verso una tutela più chiara, efficace e vicina alle vittime.
Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest’ultima sarà punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La stessa pena sarà prevista per chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
In tale nuova formulazione, sarà fondamentale accertare che l’altro soggetto abbia manifestato una volontà libera, consapevole e inequivocabile di partecipare all’atto sessuale.
L’introduzione del principio del consenso libero e attuale rappresenta una svolta significativa, sia dal punto di vista normativo sia culturale, ponendo al centro il diritto di ciascuna persona, e in particolare delle donne, a decidere liberamente della propria sessualità.
Un atto sessuale compiuto senza consenso non è mai lecito e la legge interviene per proteggere chi subisce violenza, minaccia o coercizione, affermando con chiarezza che il rispetto della volontà della persona è la condizione imprescindibile per qualsiasi rapporto sessuale.

