I giudici della V sezione penale della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9186 depositata il 4 marzo scorso, hanno chiesto alle Sezioni Unite di esprimersi sul seguente quesito:

Se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto dell’art. 9 L. n. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando le false comunicazioni sociali, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie.

L’ordinanza riassume pregevolmente i diversi approdi interpretativi della Corte di Cassazione (news del 4 marzo e del 5 febbraio):

  • la sentenza n. 33774 del 2015 secondo la quale la modifica legislativa del 2015 ha comportato l’abrogazione del falso valutativo;
  • la sentenza n. 890 del 12 gennaio 2016 con la quale la Corte, operando un sostanziale revirement, ha ritenuto che l’ambito della punibilità dei falsi materiali contenuti nelle comunicazioni sociali rimanesse del tutto impregiudicata, continuando a ricomprendere i fatti oggetto di mera valutazione, esattamente come accadeva prima dell’entrata in vigore della Legge n. 69/2015;
  • la sentenza n. 6916 depositata il 22 febbraio 2016, con la quale la Corte – in continuità con quanto sancito nella pronuncia n. 33774 del 2015 – ha evidenziato che l’attuale testo normativo esprime la chiara intenzione del legislatore di escludere la rilevanza penale del falso valutativo.

Partendo, dunque, dall’insanabile e perseverante contrasto giurisprudenziale e tenuto conto dei gravi effetti secondari di una giurisprudenza altalenante, la Corte ha ritenuto improcrastinabile chiamare le Sezioni Unite a dirimere il contrasto.

Non resta, dunque, che attendere la decisione. L’udienza è fissata per il prossimo 31 marzo.

 

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