Accade sempre più di frequente che le tanto agognate vacanze si trasformino in un vero e proprio incubo, venendo completamente disattese le aspettative dei turisti, che si trovano spesso costretti a fronteggiare inaspettate situazioni di stress e di disagio, oltre a dover sopportare costi aggiuntivi non preventivati.

Cosa fare?

La legge garantisce ai turisti una tutela adeguata?

Quali sono i danni effettivamente risarcibili?

Full suitcase of a traveler with travel stickers

Andando con ordine, preme, innanzitutto, evidenziare come il Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011) abbia disciplinato espressamente il c.d. danno da vacanza rovinata.

L’articolo 47 ha definito tale danno come correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, sancendone quindi la risarcibilità senza dover far ricorso all’art. 2059 c.c. che – prima dell’introduzione del Codice del Turismo – veniva invocato per riconoscere tale tipologia di danno, comunque nei limiti della lesione di un bene costituzionalmente protetto.

Se alcun dubbio può sorgere in merito alla disciplina applicabile, resta da comprendere quale sia la tipologia di danno che può ottenere ristoro, come e a chi inoltrare le richieste risarcitorie, le tempistiche per l’inoltro e, infine, i termini per l’esercizio della domanda avanti l’autorità giudiziaria competente.

TIPOLOGIA DI DANNI RISARCIBILI E LORO QUANTIFICAZIONE

Come anticipato, nella definizione di danno da vacanza rovinata vengono ricomprese due tipologie di danni:

  • patrimoniale, che corrisponde al pregiudizio economico, nonché agli esborsi sostenuti dai turisti;
  • non patrimoniale, che consiste nel danno c.d. morale, dato dalla delusione e dallo stress subiti a causa del disservizio e/o al mancato godimento della vacanza.

Se con riferimento alla prima voce di danno non sorgono problemi in merito alla sua quantificazione (sarà sufficiente attestare il prezzo del viaggio acquistato dai viaggiatori che dovrà essere rapportato ai giorni di vacanza effettivamente non goduti e/o dare prova dei costi ulteriormente sostenuti a causa dei disservizi subiti), lo stesso non può dirsi con riferimento al danno non patrimoniale.

La determinazione di quest’ultima voce di danno risulta assai ardua, posto che è davvero difficoltoso fornire una prova adeguata ed effettuare una quantificazione monetaria dello stress e di tutti i disagi patiti dai turisti per il mancato godimento della vacanza.

Il danno potrà, quindi, essere indicato forfettariamente, posto che, nel corso di un’eventuale causa civile, questo verrebbe liquidato dal Giudice in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto di una serie di fattori, quali, ad esempio, l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla medesima dai consumatori, il disagio subito e/o la delusione derivata a causa dei disservizi.

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INOLTRO DELLE RICHIESTE RISARCITORIE E PROPOSIZIONE DELL’EVENTUALE DOMANDA GIUDIZIALE

Il turista può rivolgere le proprie richieste risarcitorie direttamente all’organizzatore del viaggio e/o all’agenzia viaggi (corresponsabile nel caso di inadempimento riguardante le formalità di vendita, prenotazione e informazione) mediante l’inoltro di una lettera di reclamo (preferibilmente, una raccomandata a/r o una pec) entro il termine di dieci giorni dalla data del rientro dal viaggio e all’indirizzo indicato nelle condizioni generali di contratto e/o alla sede legale.

La lettera di reclamo dovrà contenere la descrizione dell’inadempimento e/o l’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico – che dovrà essere di non scarsa importanza -, oltre all’indicazione di tutti i danni subiti.

Qualora il tour operator non risponda al predetto reclamo e/o non formuli alcuna offerta risarcitoria nei confronti dei turisti danneggiati, questi ultimi potranno adire l’autorità giudiziaria competente.

A questo proposito, si sottolinea che la domanda giudiziale per ottenere il risarcimento del c.d. danno da vacanza rovinata dovrà essere proposta nel termine di:

  • 3 anni dalla data di rientro nel luogo di partenza, ove vi siano esclusivamente danni alla persona;
  • 1 anno per i danni diversi da quelli alla persona.

Occorre, però, fare attenzione al caso in cui l’inadempimento delle prestazioni derivi dal contratto di trasporto compreso nel pacchetto turistico. In tale ipotesi, infatti, il termine prescrizionale potrà essere di 12 o 18 mesi, a seconda che il trasporto abbia inizio/termine all’interno o fuori dal territorio europeo.

Ad ogni modo, viaggiatori non vi scoraggiate. Ora che siete informati, fate buon viaggio!