Con la sentenza numero 6099 pubblicata il 30 maggio di quest’anno, il Tribunale di Milano, ponendosi nel solco della giurisprudenza della Cassazione, ha reso una significativa pronuncia in materia di fotografia creativa.

In Italia la protezione delle opera fotografiche è stata introdotta con la Legge sul diritto d’autore del 1941 che, in origine, non riconosceva alla fotografia la tutela attribuita invece alle altre arti.

Soltanto nel 1979, l’articolo 2 della Legge sul diritto d’autore è stato modificato inserendo tra le opere protette anche le fotografie quando abbiano carattere creativo.

La stessa legge, all’articolo 87, disciplina infatti altri due tipi di fotografia:

  • la fotografia documentaria, costituita dalle immagini “di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” che non gode di alcun tipo di tutela
  • e la fotografia semplice, contenente la rappresentazione “di immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale” che invece è protetta purchè ricorrano determinate condizioni.

La fotografia semplice è infatti tutelata solo se contiene il nome dell’autore e la data. In tal caso, è protetta per venti anni dalla data indicata sulla fotografia; se invece non vi sono né nome né data è liberamente riproducibile da chiunque.

La fotografia creativa gode invece della più ampia tutela del diritto di autore ma, concretamente, quando una fotografia può dirsi creativa?

Secondo la dottrina e la giurisprudenza ampiamente dominanti la creatività sussiste quando nello scatto è contenuta “l’impronta personale dell’autore”.

Così, il Tribunale di Milano, nella sentenza in commento, ha deciso che non può dirsi creativa quella fotografia caratterizzata da un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura dalla capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato ma non dall’”esplicazione dell’originale interpretazione personale dell’autore” .

Condivisibilmente il Tribunale ambrosiano ha evidenziato che la capacità professionale del fotografo o l’alta qualità tecnica di realizzazione sono elementi di per sé insufficienti per riconoscere la tutela del diritto d’autore alle fotografie. Diversamente si finirebbe, da un lato, per riservare l’attenzione alla personalità dell’autore e non al valore dell’opera e, dall’altro, per affermare che l’opera d’arte fotografica è appannaggio di una ristretta cerchia di artisti destinata a rimanere tale.

Il caso specifico ha riguardato la riproduzione, come copertina di un album della famosa cantante Mietta, di uno scatto di un noto fotografo professionista, realizzato nell’ambito di un più ampio servizio.

Secondo il fotografo, lo scatto sarebbe stato utilizzato senza il suo consenso e, quindi, in violazione del diritto di autore che protegge la fotografia creativa.

La convenuta si è difesa negando il valore artistico dell’immagine e confermando di avere acquistato i relativi diritti a fronte del pagamento di un compenso pattuito con il fotografo ed interamente corrisposto.

Le fotografie del servizio commissionato consistevano in ritratti di Mietta ogni volta con abiti, inquadrature e pose diverse ai quali il Tribunale non ha ritenuto potesse attribuirsi la natura di fotografie creative pienamente tutelabili dalla legge sul diritto di autore ma solo di semplici fotografie non creative.

Ha evidenziato il Tribunale che anche queste ultime possono senz’altro manifestare, come nel caso concreto manifestavano, elevata professionalità ma mancano dell’impronta personale dell’autore e, quindi, degli aspetti di creatività e originalità necessari perché l’immagine possa godere di piena protezione.

Secondo il collegio giudicante tali aspetti “debbono trascendere la buona tecnica fotografica e trasmettere emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti” e “esprimere in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell’autore”.

Il Tribunale ha deciso così per l’insussistenza di pregi diversi dalla gradevolezza estetica e, a conferma del suo giudizio circa l’assenza della natura artistica delle fotografie sottoposte al suo esame, ha richiamato una sua precedente pronuncia in cui la mancanza del carattere creativo veniva anche ravvisata in ”assenza di un consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività ed i suoi ambienti culturali”.

La sentenza ha altresì statuito sulle contestazioni del fotografo relative al fatto che la fotografia usata per la copertina dell’album era stata innegabilmente modificata poiché “tagliata” e che sulla stessa non figurava il suo nome.

Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande risarcitorie riferite a tali contestazioni poiché la qualificazione della fotografia come fotografia semplice comporta anche l’esclusione della tutela morale del diritto d’autore e quindi, anche del diritto a veder assicurata l’integrità dell’opera e ad opporsi ad ogni modifica o alterazione non autorizzata e del diritto al nome.

D’altro canto, nel caso concreto, il fotografo non ha provato che sulla fotografia fosse riportato il suo nome o la data dello scatto che avrebbero potuto comportare l’illegittimità della riproduzione senza il suo consenso.

Iscriviti alla Newsletter