Il 5 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive al “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, per brevità il “Codice”). Con l’obiettivo di riformare integralmente la materia, il nuovo Codice ha apportato modifiche anche al codice civile, attraverso previsioni che rafforzano la connessione tra la gestione dell’impresa, da un lato, e la prevenzione e risoluzione di eventuali stati di crisi, dall’altro.

In tale direzione si colloca la previsione di cui al secondo comma dell’art. 2086 c.c., che pone specifici doveri in capo all’imprenditore organizzato in forma societaria o collettiva, valorizzandone il ruolo nel monitoraggio e nell’individuazione delle crisi, oltre che nel superamento delle stesse.

In particolare, a seguito della riforma, l’imprenditore è tenuto a:

  • istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi dell’impresa e consentire quindi il recupero della continuità aziendale.

Con riferimento alla materia societaria, alla riforma dell’art. 2086 c.c., si è accompagnato l’adattamento degli artt. 2257, 2380 bis, 2409 novies, e 2475 c.c., dai quali risulta espressamente richiamato. L’obbligo di predisporre assetti organizzativi adeguati è quindi previsto per società semplici, S.r.l. e S.p.A., prendendo in considerazione anche il sistema di amministrazione dualistico.

Le norme appena citate sono state di recente modificate anche dal cd. Decreto Correttivo (D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147), che ne ha mutato la formulazione, superando le incertezze interpretative che si sono formate in relazione alla stesura originaria prevista dal Codice. Nella precedente versione, il testo prevedeva un coordinamento tra gestione dell’impresa, demandata esclusivamente agli amministratori, ed il rispetto dell’art. 2086, secondo comma, c.c., senza però individuare il soggetto tenuto ai singoli adempimenti.

L’ art. 40 del Decreto Correttivo, riformando nuovamente il testo degli artt. 2257, 2380 bis, 2409 novies, e 2475 c.c., ha invece individuato i soggetti a cui è attribuito l’obbligo di istituire i suindicati assetti organizzativi: la competenza esclusiva è affidata agli amministratori nell’ambito di società semplici e S.r.l., mentre agli amministratori ed al consiglio di gestione nell’ambito delle S.p.A..

Si ricorda che le disposizioni appena richiamate sono in vigore già a partire dal 20 novembre 2020, mentre per la piena operatività della riforma occorrerà attendere il 1° settembre 2021, per effetto del rinvio da ultimo disposto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 nell’ambito delle misure adottate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.