Celebrato il centenario della International Chamber of Commerce (ICC), sorta nel 1919, a distanza di dieci anni dall’ultima revisione, il 1 gennaio 2020 sono entrati in vigore gli Incoterms® 2020.

Gli Incoterms®, acronimo di “International Commercial Terms”, redatti dalla ICC per la prima volta nel 1936, rappresentano una serie di regole atte a facilitare gli scambi internazionali aiutando gli importatori e gli esportatori di tutto il mondo a comprendere le loro responsabilità, i rischi e i costi di tali operazioni. Sulla nuova pubblicazione Incoterms® 2020, il Segretario Generale ICC John W.H. Denton AO ha infatti dichiarato che “le regole Incoterms® ICC rappresentano la lingua comune delle transazioni di vendita internazionali e aiutano a creare fiducia nel nostro prezioso sistema di scambi mondiali”.

L’inserimento degli Incoterms® nei contratti di compravendita internazionali e nazionali, quindi, non solo consente di rendere i rapporti commerciali più agevoli e trasparenti, mediante l’impiego di regole standardizzate, riconosciute e applicate in ambito globale, ma facilita altresì l’interpretazione del contratto e la prevenzione dell’insorgere di controversie.

L’elenco aggiornato comprende ancora una volta undici regole – EXW (Ex Works); FCA (Free Carrier); FAS (Free Alongside Ship); FOB (Free on Board); CPT (Carriage Paid to); CIP (Carriage and Insurance Paid to); CFR (Cost and Freight); CIF (Cost Insurance and Freight); DAP (Delivered at Place); DPU (Delivered at Place Unloaded) e DDP (Delivered Duty Paid) – corredate ognuna da una specifica disciplina della posizione di ciascuna parte rispetto al trasporto e alla consegna della merce.

A beneficio di una maggiore chiarezza, il recente aggiornamento è volto a favorire l’individuazione della regola più adeguata applicabile all’operazione da realizzare.

Tra le principali novità, segnaliamo le seguenti:

  1. per ogni termine è stata introdotta una nota esplicativa al fine di assicurarne il corretto impiego;
  2. si è fatto fronte alle difficoltà riscontrate nella prassi dall’utilizzo del termine FCA, in cui la consegna si perfeziona anteriormente al posizionamento dei beni sulla nave;
  3. l’individuazione dei costi a carico di ciascuna parte è stata resa più agevole;
  4. la copertura assicurativa necessaria ai fini dei termini CIP e CIF è stata differenziata;
  5. il termine DAT degli Incoterms® 2010 è stato sostituito dal DPU, eliminando così il riferimento ai terminal quali luoghi di scarico, a favore di qualsiasi luogo;
  6. con riferimento agli Incoterms® DAP, DPU, DDP e FCA, è stata prevista la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto propri e non solo di terze parti.

Sebbene in corso di revisione si fosse indicata una possibile eliminazione del termine EXW, che implica una posizione particolarmente favorevole per il venditore, esso compare anche nella nuova versione.

Quanto alla modalità di impiego nei contratti degli Incoterms®, viene suggerita la seguente formulazione: (i) indicazione della clausola Incoterms®, (ii) indicazione del luogo concordato e (iii) riferimento all’edizione “Incoterms® 2020”. Essa dovrà dunque essere adottata per la corretta indicazione della regola Incoterms® che si intende richiamare.