Sentenza n. 3031 del 06.11.2015

Con la sentenza in esame il Tribunale di Milanosezione lavoro ha affermato che la compilazione nel modello per la dichiarazione dei redditi del quadro RK attestando, l‘occupazione prevalente (dal periodo di imposta 2013 quadro RO) non rileva ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti presso l’INPS del socio di s.n.c. commerciale.

Così il Tribunale: giova osservare come una simile attestazione (‘occupazione prevalente’) non appaia decisiva, non essendo collegata ad alcun elemento di fatto e non potendo, quindi, valere come dichiarazione confessoria, non essendo, da parte del dichiarante, volta ad ammettere di aver prestato un operato con le caratteristiche dell’iscrizione alla Gestione Commercianti.

La sentenza in commento si colloca nell’alveo dell’opinione precedentemente espressa dallo stesso Tribunale, secondo cui l’attestazione nella dichiarazione reddituale societaria integra gli estremi della prova presuntiva in favore dell’ente previdenziale, rimanendo a carico della parte opponente (l’avviso di addebito) l’onere della prova del fatto contrario a quello dichiarato.

Dunque, nel caso ricorra la compilazione del quadro RK (o quadro RO) errata nei fatti, è l’interessato a dovere provare in giudizio di non avere prestato attività lavorativa con le caratteristiche della abitualità e della prevalenza per escludere l’obbligo contributivo.