Il contratto di rete permette a più imprenditori di svolgere, sulla base di un programma comune, varie attività (dalla collaborazione, allo scambio di informazioni o prestazioni, all’esercizio in comune di attività economiche).

Tale contratto è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3 commi 4 ter, quater, quinquies del D.L. n. 5/2009 convertito con L. 9 aprile 2009 n. 33; quasi immediatamente sono intervenute modifiche e integrazioni on la L. 23 luglio 2009 n. 99, dall’art. 42 del D.L. n. 31 maggio 2010 n. 78 e con le L. 7 agosto 2012 n. 134 e 17 dicembre 2012 n. 221.

Lo scopo è di accrescere sia individualmente (cioè a livello della singola impresa) sia collettivamente (cioè a livello delle imprese che fanno parte della rete) la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Possono essere parti del contratto di rete soltanto le imprese così qualificabili ai sensi dell’art. 2082 c.c. senza preclusione al numero di parti (ex art. 3 comma 4 ter D.L.  n. 5/2009 convertito con L. 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i.) ed, in particolare:

  • persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale;
  • società pubbliche o private, piccole o medio grandi che svolgono un’attività commerciale o agricola con o senza scopo di lucro;
  • enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività di impresa non necessariamente commerciale;
  • imprese controllate e collegate;
  • imprese straniere.

Il requisito fondamentale è dunque la natura imprenditoriale del partecipante al contratto sotto il duplice profilo sostanziale e formale: come già anticipato oltre a tutti gli elementi contemplati nell’art. 2082 c.c. e la prevalenza dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, sotto l’aspetto dell’evidenza formale il partecipante deve essere iscritto nel registro delle imprese.

E’ possibile, inoltre, costituire reti miste formate da imprese con scopo di lucro con quelle senza tale scopo.

I soggetti che intendono partecipare ad una rete di imprese sottoscrivono fin dall’origine il contratto di rete (cd. contraenti originari) o vi aderiscono in un momento successivo alla stipulazione (cd. aderenti) previo consenso dei primi.

L’oggetto del contratto di rete è il programma comune, ossia le attività che le imprese si impegnano a realizzare per raggiungere gli obiettivi di innovazione e crescita della capacità competitiva.

Tale programma deve definire:

  • i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante e
  • le modalità di esecuzione degli obblighi e la realizzazione dello scopo comune a tutti i contraenti.

Il contenuto del contratto, l’esecuzione del programma di rete e l’istituzione del fondo patrimoniale, variano a seconda che i partecipanti scelgano di costituire:

1) una rete contratto che non ha soggettività giuridica né autonomia patrimoniale e non può essere soggetto tributario attivo o passivo. Fiscalmente dunque gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono effetti direttamente nella sfera dei partecipanti. La nomina dell’organo comune è solo eventuale così come l’istituzione del fondo patrimoniale comune. Il contratto deve essere iscritto dal notaio nella sezione del registro delle imprese in cui è iscritta ciascun impresa partecipante ed è dovuta l’imposta di registro in misura fissa.

2) una rete soggetto, centro autonomo di imputazione di interessi e negozi giuridici, che può svolgere attività e assumere obblighi anche nei confronti dei terzi. La rete è dotata, dunque, di soggettività giuridica distinta dalle imprese partecipanti e può stipulare contratti in nome proprio.

Fiscalmente, la rete deve richiedere un autonomo numero di partita IVA, adempiere a tutti gli obblighi tributari, tenere le scritture contabili.

Ha l’obbligo di istituire un fondo patrimoniale comune e nominare un organo comune che agisce in nome e per conto della rete.

L’iscrizione deve essere effettuata nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete e l’imposta di registro dovuta varia a seconda della natura dell’attività svolta e, quindi, in misura fissa o percentuale.

La durata del contratto di rete è commisurata agli obiettivi da raggiungere: generalmente viene prevista una durata che varia dai 3 ai 5 anni.

E’ possibile prevedere il rinnovo della durata del contratto nonché il diritto di escluderla.

Si tratta pertanto di uno strumento agile e capace di adattarsi alle esigenze di imprese di ogni dimensione e settore, integrando la collaborazione imprenditoriale su piani condivisi e conservando l’autonomia imprenditoriale.

Recentemente, Albè & Associati Studio Legale, ha curato la negoziazione e la stipulazione del contratto con il quale è stata costituita la “Rete Comense CDC Valduce Villa Aprica”, nell’ambito della Riforma Sanitaria Lombarda.

 

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