Il marchio europeo dopo la Brexit: istruzioni per l’uso
Innanzitutto, come si ottiene un marchio europeo?
È possibile:
- depositare la domanda di marchio europeo presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale);
- depositare la domanda di marchio nazionale (in Italia presso l’UIBM- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso le Camere di Commercio) e richiederne l’estensione entro 6 mesi.
Che cos’è il marchio europeo?
È un marchio che ha validità in tutti i Paesi dell’Unione Europea e che si estende automaticamente ai nuovi ingressi: non è possibile infatti limitare la portata geografica della tutela solamente ad alcuni Stati membri.
Quanto dura la protezione?
Potenzialmente per sempre: il marchio dell’Unione Europea è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni.
E se uno Stato membro esce dall’UE?
Tutto dipende da ciò che viene stabilito nell’accordo di recesso concluso tra l’Unione Europea e il Paese uscente che, finito il periodo transitorio, diventa a tutti gli effetti uno Stato terzo, cioè esterno all’UE.
Il primo Stato ad uscire dall’Unione Europea, il 1° febbraio 2020, è stato Il Regno Unito ed il 31 dicembre 2020 è terminato il cosiddetto periodo di transizione.
Cosa succede, quindi, ai marchi UE?
Continueranno sicuramente ad avere efficacia nei 27 Stati membri dell’Unione. Per quanto riguarda, invece, la tutela nel Regno Unito bisogna distinguere tre casi, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2020:
1 . marchi UE già registrati: vengono automaticamente duplicati dall’UKIPO (Ufficio Brevetti e Marchi nazionale del Regno Unito) in marchi nazionali, ma manterranno le stesse date di deposito, priorità e rinnovo dei corrispondenti marchi UE.
Attenzione:
- per mantenere tale registrazione occorrerà pagare anche le tasse di rinnovo nazionali, oltre a quelle previste a livello comunitario;
- i titolari non interessati a mantenere tale tutela possono rinunciare alla registrazione nel Regno Unito secondo la procedura nazionale;
2 . marchi UE depositati ma non ancora registrati: non vengono automaticamente convertiti, ma i titolari potranno presentare entro 9 mesi dal 31.12.2020 (settembre 2021) la domanda nazionale presso l’UKIPO, godendo delle stesse date di deposito e di priorità della domanda presentata nell’Unione Europea.
Attenzione: le domande saranno esaminate secondo la normativa del Regno Unito e occorrerà pagare sia le tasse per il deposito che le tasse di rinnovo.
3 . marchi UE depositati successivamente: avranno efficacia unicamente nei 27 Stati membri e per ottenere la registrazione anche nel Regno Unito occorrerà depositare una domanda di marchio autonoma, senza alcuno dei benefici precedentemente illustrati.
Anche in questo caso, a maggior ragione, andranno versate le tasse sia di registrazione che di mantenimento.