Corte d’Appello di Milano, 29.10.2015, sentenza

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza del 29.10.2015, ha ritenuto che la rinuncia alla domanda di concordato preventivo faccia venire meno la speciale legittimazione del pubblico ministero a presentare la richiesta di fallimento di cui all’art. 173 L.F..

Nel caso di specie, la società fallita aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento lamentando il fatto che il Tribunale aveva accolto l’istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero all’udienza fissata per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo non tenendo in alcuna considerazione che, a seguito della rinuncia alla domanda di concordato, il procedimento aperto ai sensi dell’art. 173 L.F. si era ormai concluso facendo così venire meno la legittimazione speciale riconosciuta al pubblico ministero.

La Corte d’Appello di Milano sulla legittimazione del PM alla presentazione dell’istanza di fallimento

La Corte d’Appello ha accolto il reclamo proposto dalla fallita sostenendo che la comunicazione al pubblico ministero prevista dall’art. 173, comma II, L.F., così come quella di cui all’art. 161 L.F. che il tribunale dispone senza alcun preventivo vaglio, non sono riconducibili alla segnalazione del giudice civile di cui all’art. 7 L.F. che legittima il pubblico ministero alla presentazione della richiesta di fallimento.

Ne consegue che se una società, precedentemente ammessa alla procedura di concordato preventivo, rinuncia alla domanda concordataria prima dell’udienza fissata per la revoca ai sensi dell’art. 173 L.F. il pubblico ministero non è più legittimato a presentare istanza di fallimento e, ciò, in virtù del fatto che, nel momento della presentazione della richiesta, la procedura concordataria – e quindi il subprocedimento di revoca – non è più pendente.

A giudizio della Corte d’Appello di Milano, quindi, perché sussista la speciale legittimazione del pubblico ministero a presentare la richiesta di fallimento riconosciuta dall’art. 173 L.F. occorre che al momento della revoca dell’ammissione del debitore al concordato la procedura concordataria sia pendente.

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