La destinazione urbanistica degli immobili non incide sulla validità del contratto di locazione
Con una recente sentenza n. 9558 del 13 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha espresso un importante principio in materia di locazione ad uso diverso da quello abitativo.
La Suprema Corte è stata chiamata a decidere sulla validità di un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale ritenuto abusivo, in quanto privo della conformità urbanistica.
Validità contestata dal conduttore dell’immobile che aveva, quindi, eccepito l’insussistenza dell’obbligo di pagare i canoni di locazione pattuiti.
Sul quesito, i giudici della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio: “Il carattere “abusivo” di una costruzione concretizzandosi in una illiceità dell’opera, può essere certamente fonte di responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato, ma non può comportare in alcun modo l’invalidità del contratto di locazione”.
Secondo i giudici, dunque, la disciplina di diritto amministrativo concernente la destinazione urbanistica degli immobili non incide sulla validità del contratto di locazione, permanendo l’obbligo del conduttore di corrispondere i relativi canoni.
E così anche nel caso in cui il conduttore non versi i canoni di locazione dovuti, eccependo la carenza di conformità urbanistica e/o edilizia dell’immobile, il locatore potrà legittimamente agire con l’intimazione di sfratto per morosità e chiedere, altresì, la concessione dell’ordinanza di ingiunzione al fine di recuperare il proprio credito.
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