Con la sentenza n. 2600 dello scorso 2 febbraio la Cassazione ha stabilito che l’accordo collettivo può essere disdettato anche verbalmente se non è pattiziamente prevista la forma scritta per la comunicazione di recesso.

Pur riconoscendo che in precedenti decisioni era stata statuita la necessità a priori della forma scritta, la Suprema Corte ha chiarito che “una volta stabilita la libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro, la medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso o il recesso unilaterale (disdetta)”.

Pertanto, se l’accordo collettivo nulla prevede circa la forma della disdetta, la parte che intende recedere può comunicare tale determinazione anche verbalmente, dovendo poi, evidentemente, onerarsi di dare prova di tale avvenuto recesso.

Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità, la disdetta all’accordo aziendale era stata comunicata dal datore di lavoro nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali tenutosi in tempo utile prima che l’efficacia dell’accordo stesso si rinnovasse tacitamente.

 

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