La presente trattazione si propone di fornire un primo strumento di ricognizione per la verifica degli adempimenti in materia di privacy a carico delle aziende.

Il tema è di grande attualità, stante la recente approvazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Parlamento Europeo, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE. Il Regolamento entrerà in vigore decorsi 20 giorni dalla sua pubblicazione e, dopo due anni, le sue disposizioni saranno direttamente applicabili in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.

Vengono previste maggiori tutele per cittadini e imprese, in ragione dei grandi cambiamenti portati dalle tecnologie digitali adoperate per il trattamento dei dati.

A fronte delle continue evoluzioni degli strumenti utilizzati, diviene di fondamentale importanza, per le imprese che intendono migliorare o implementare il proprio assetto organizzativo, procedere per tempo ad effettuare un’adeguata analisi dei rischi e una valutazione d’impatto sulla privacy. Per fare ciò, occorrerà partire dall’attuale disciplina (D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, c.d. “Codice della Privacy”) e cercare poi di prevedere l’impatto della nuova normativa sulla realtà aziendale, per comprendere se saranno sufficienti solo piccoli aggiustamenti o se invece occorrerà un mutamento organizzativo radicale.

LA GESTIONE DELLA PRIVACY IN AZIENDA

In quest’ottica, dunque, quali sono i principali adempimenti cui le imprese sono già tenute e quali quelli che dovranno essere adottati in conformità al nuovo Regolamento UE?

FIGURE SOGGETTIVE

Per poter effettuare le verifiche necessarie in materia di privacy, occorre in primo luogo dotarsi di un’organizzazione efficiente, avvalendosi di professionisti specializzati e personale adeguatamente formato e preparato.

Accanto alle tradizionali figure del Titolare (coincidente con il soggetto cui competono le decisioni in ordine ad un determinato trattamento), del Responsabile (ovvero il soggetto preposto dal Titolare ad un trattamento di dati) e dell’Incaricato (qualsiasi persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile), il Regolamento UE ha introdotto all’art. 35 la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO), obbligatorio per le aziende pubbliche e per tutte quelle realtà in cui i trattamenti presentano rischi specifici.

Il Responsabile della protezione dei dati personali dovrà possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali; adempiere alle sue funzioni in piena autonomia e senza ricevere istruzioni.

Nello svolgimento dei suoi compiti, dovrà principalmente:

a) informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo;

b) verificare l’attuazione e l’applicazione della normativa, compresi la sensibilizzazione e la formazione del personale e gli audit relativi;

c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;

d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti;

e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

Quanto alle figure tradizionali, si segnala fin d’ora che il nuovo impianto normativo e l’introduzione di nuovi principi (quali quello di accountability e di privacy by design e by default, di cui si dirà nel prosieguo) richiederà un maggior grado di preparazione e competenze specifiche (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, in ambito di conservazione digitale dei documenti) a tutti i soggetti coinvolti, con la conseguenza che dovrà essere attuata un’adeguata e specifica formazione del personale.

La gestione della privacy in azienda

INFORMATIVA

L’art. 13 del Codice della Privacy prevede l’obbligo, prima di effettuare qualsiasi trattamento di dati personali, di fornire all’interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati una informativa, orale o scritta, circa:

  • le finalità e le modalità del trattamento;
  • la natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento;
  • le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere;
  • i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, anche nella loro qualità di responsabili o incaricati;
  • i diritti previsti dal Codice all’art. 7 (diritto di accesso e altri diritti) e gli estremi identificativi del Titolare nonché del Responsabile del trattamento, se designato.

Analogo obbligo è previsto dal Regolamento UE, il quale, in applicazione del principio di trasparenza, stabilisce all’art. 12 l’adozione di misure appropriate a fornire all’interessato tutte le informazioni necessarie e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni dovranno essere fornite per iscritto o con altri mezzi, se del caso anche mediante strumenti elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni potranno essere fornite oralmente, purché l’identità dell’interessato sia comprovata con altri mezzi.

L’informativa continuerà a rivestire rilevanza fondamentale, prevedendo un contenuto più dettagliato e maggiori informazioni da fornire, come elencate agli artt. 14 e 14 bis.

La redazione della modulistica relativa all’assolvimento di quest’obbligo dovrà, quindi, essere in parte rielaborata e approfondita.

CONSENSO

In linea generale, l’art. 23 del Codice della Privacy indica le modalità con le quali deve essere acquisito il consenso e precisamente esso:

i) deve essere espresso;

ii) può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso;

iii) è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’art. 13;

iv) è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Il successivo art. 24 specifica, inoltre, i casi in cui il trattamento dei dati può essere effettuato senza consenso (ad esempio, quando si tratta di dati “pubblici”, informazioni relative ad attività economiche, adempimento di un obbligo di legge, ecc.).

Particolari garanzie sono, poi, dettate per i dati sensibili (ovvero per “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”), che possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, salvo specifiche deroghe indicate all’art. 26.

Quanto al Regolamento UE, di grande rilevanza è la nuova definizione di consenso: “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. La richiesta di una manifestazione di volontà inequivocabile potrebbe avere un grosso impatto nella prassi, posto che, ad esempio, un semplice flag potrebbe non essere ritenuto più sufficiente per la manifestazione di consenso.

L’art. 7 del Regolamento prevede, inoltre, che, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il responsabile del trattamento debba essere in grado di dimostrare la volontà espressa dall’interessato. Se il consenso dell’interessato è manifestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, la richiesta deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Il consenso reso in violazione al Regolamento non è vincolante, nemmeno in parte.

Anche per quanto concerne il consenso, la modulistica dovrà essere parzialmente rivista per essere resa più aderente a quanto prescritto dal legislatore europeo.

Quanto alle categorie particolari di dati personali (pressoché coincidenti con la definizione sopra indicata di dati sensibili, salvo la novità riguardante l’orientamento sessuale), l’art. 9 sancisce il divieto di trattamento, che non si applica però quando ricorrono determinati casi espressamente elencati.

La gestione della privacy in azienda

MISURE DI SICUREZZA

Come noto, lo sviluppo tecnologico e la maggiore attenzione rivolta alla tutela della riservatezza hanno determinato il legislatore a prestare maggiore attenzione all’aspetto della sicurezza dei dati, individuando gli strumenti volti a prevenire perdite e/o distruzione.

Il Codice della Privacy tratta il tema delle misure di sicurezza al Titolo V, operando una distinzione tra misure idonee e misure minime.

In particolare, l’art. 31 del Codice specifica che i dati personali oggetto di trattamento debbono essere custoditi e controllatianche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche se accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

Il Capo II del Codice (artt. 33-36 ss.) e l’Allegato B (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza) fissano, poi, una soglia minima degli strumenti da adottare, distinguendo il caso in cui il trattamento avvenga mediante strumenti elettronici (art. 34) da quello in cui non vi sia l’uso di tali strumenti (art. 35).

La differenza tra misure idonee e misure minime può essere impercettibile da un punto di vista meramente tecnico; tuttavia, la loro distinzione è fondamentale sotto l’aspetto giuridico, dal momento che notevolmente diverse sono le conseguenze derivanti dalla violazione dell’una o dell’altra prescrizione.

Difatti, l’inosservanza delle misure minime configura reato come previsto dall’art. 169 del Codice, che prevede l’arresto fino a due anni; la mancata adozione delle misure idonee rientra, invece, nel campo di applicazione dell’art. 15, integrando un’ipotesi di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2050 c.c. (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose). Per evitare di incorrere nella predetta responsabilità, occorre, dunque, dare la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee, così come esistenti alla luce del progresso tecnologico, ad evitare la causazione del danno.

Il Regolamento UE innalza ulteriormente il livello della sicurezza, introducendo l’obbligo di segnalare all’Autorità competente ed agli stessi utenti eventuali violazioni dei dati personali (c.d. data breaches, quali, ad esempio, accessi abusivi, utilizzo non consentito), entro un termine temporale prestabilito decorrente dal momento della scoperta della violazione.

Non si parla più di misure minime e idonee, ma di misure adeguate. In particolare l’art. 30 stabilisce: “tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento”.

Le misure minime non verranno quindi ritenute sufficienti.

Per valutare l’adeguato livello di sicurezza occorrerà tenere conto dei rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale o illegale a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L’applicazione di un codice di condotta (disciplinato all’art. 40) o a un meccanismo di certificazione (art. 42) potranno essere utilizzati come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti delle misure di sicurezza.

Per trattamenti che prevedono rischi specifici, è introdotta all’art. 35 la necessità di effettuare, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto-privacy all’interno dell’azienda.

Anche il Regolamento UE prevede la possibilità di reclamo e di ricorso giurisdizionale, prescrivendo altresì sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adozione di misure di sicurezza inadeguate; inoltre, sempre in analogia all’attuale impianto normativo, è possibile chiedere il risarcimento dei danni al titolare o al responsabile del trattamento, salvo che questi dimostrino (fornendo una vera e propria probatio diabolica) che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

La gestione della privacy in azienda

ALTRE IMPORTANTI NOVITA’

Vi sono, inoltre, ulteriori novità normative che vanno tenute presenti nel percorso di adeguamento dell’assetto organizzativo aziendale in materia di privacy.

In particolare, il Regolamento UE:

  • riconosce espressamente il diritto all’oblio, ovvero la possibilità per l’interessato di decidere che siano cancellati e non sottoposti ulteriormente a trattamento i propri dati personali non più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, nel caso di revoca del consenso o quando si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento;
  • stabilisce il diritto alla portabilità dei dati, in virtù del quale l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora l’interessato abbia fornito il proprio consenso al trattamento o se questo è necessario per l’esecuzione di un contratto;
  • sancisce il principio di accountability, per cui il titolare dovrà dimostrare l’adozione di politiche privacy e misure adeguate in conformità al Regolamento;
  • introduce il principio della privacy by design e quello della privacy by default. Dal primo discende l’attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative sia all’atto della progettazione che dell’esecuzione del trattamento. Il secondo ricalca il principio di necessità di cui all’attuale disciplina, stabilendo che i dati vengano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.

SANZIONI

Da ultimo, preme segnalare che il Regolamento UE ha innalzato sensibilmente la misura delle sanzioni, che potranno arrivare fino ad un massimo di € 20.000.000,00 o fino al 4% del fatturato annuo.

Infografica – regolamento sulla protezione dei dati

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