La nuova “corruzione tra privati” dopo l’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI
Il Consiglio dei Ministri, in data 10 marzo 2017, ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo, attualmente ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attuativo della Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato.
La Decisione Quadro impone agli Stati membri di procedere alla introduzione negli ordinamenti nazionali di sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” per punire le condotte di corruzione attiva e passiva, oltre che delle persone fisiche anche di quelle giuridiche. L’art. 3, prevede, inoltre, che anche l’istigazione alla corruzione ed il suo favoreggiamento siano puniti come reati.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo, l’art. 2635 c.c. è così modificato:
- primo comma: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo»
- terzo comma: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;
- sesto comma: le parole «utilità date o promesse» sono sostituite da «utilità date, promesse o offerte».
Vengono poi introdotti:
- l’ 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati): “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa”;
- l’ 2635-ter (Pene accessorie): “La condanna per i reati di cui all’articolo 2635 e all’articolo 2635-bis importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale.
E’ prevista, inoltre, la modifica del D. Lgs. n. 231/2001. L’art. 25-ter, comma 1, la lettera s-bis) è ora così formulato: “Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2”.
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In sintesi, dunque, il decreto legislativo:
- estende l’ambito di applicazione della fattispecie penale a qualsiasi “ente privato”;
- prevede un ampliamento della categoria dei soggetti punibili, andando a ricomprendere anche quanti all’interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive;
- elimina il riferimento alla causazione di un “nocumento alla società”;
- amplia le condotte sanzionabili, prevedendo che siano punite la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità;
- punisce l’istigazione alla corruzione, che diviene anch’esso reato presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001;
- inasprisce le sanzioni pecuniarie per l’ente, prevedendo anche l’applicazione di quelle interdittive.
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