L’art. 6 L. 24/2017 (riforma in materia di responsabilità sanitaria) ha definitivamente introdotto nel codice penale l’art 590 sexies, rubricato Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria.

Se il primo comma non contiene elementi di novità (in quanto prevede semplicemente la punibilità a titolo di omicidio colposo o lesioni colpose dell’attività dell’esercente la professione sanitaria che sfoci in un esito infausto e che integri tutti gli elementi di tali fattispecie), maggiore interesse suscita quanto stabilito dal secondo comma: viene infatti introdotta quella che, secondo i primi commenti alla riforma, è considerata una causa di non punibilità, con la quale si esclude la responsabilità penale di quelle condotte sanitarie tenute in piena osservanza delle linee guida definite e pubblicate ai sensi della legge o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni ivi previste risultino adeguate alle peculiarità del caso specifico.

Il nuovo art. 590 sexies c.p. va letto quindi in combinato disposto all’art. 5 L. 24/2017, norma che stabilisce il meccanismo mediante il quale le linee guida vengono definite e pubblicate ai sensi della legge.

In particolare, le linee guida devono essere elaborate da enti o istituti pubblici o privati, dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della Riforma (avvenuta lo scorso 01.04.2017).

Tutte le linee guida verranno poi raccolte nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e saranno pubblicate sul sito internet dell’istituto superiore di sanità.

In questo modo verrà assicurato a ciascun esercente la professione sanitaria la previa conoscenza di esse, così da permettere di orientare la propria condotta nel rispetto dell’ordinamento penale, in osservanza del principio di legalità di cui all’art. 25 della Costituzione.

Certo la scelta del legislatore, chiaramente originata da un lungo dibattito giurisprudenziale volto a delineare i confini della responsabilità medica non solo a livello penale, potrebbe indurre a ritenere che le predette linee guida, in relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., rappresentino un elemento integrativo delle predette fattispecie.

La nuova figura di reato, dunque, integrerebbe una speciale ipotesi di omicidio colposo o lesioni colpose che punisce qualunque esercente la professione sanitaria che violi le linee guida idonee alla cura di uno specifico caso e, in conseguenza di ciò, provochi la morte o le lesioni del paziente.

Quanto al soggetto attivo del reato, ovvero chi possa commetterlo, preme evidenziare che esso si identifica in qualunque esercente la professione sanitaria, dunque non solo nel medico ma in qualunque soggetto prenda parte all’attività di cura e di assistenza sanitaria.

Da un punto di vista processuale, poi, occorre sottolineare un aspetto che potrebbe avere conseguenze anche nel campo della responsabilità sanitaria civile.

All’azione civile instaurata nel processo penale per responsabilità dell’esercente la professione sanitaria non si applica l’art. 8 L. 24/2017, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione mediante un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. (o in alternativa la mediazione obbligatoria).

Ciò potrebbe comportare che i soggetti danneggiati preferiscano agire civilmente nell’ambito del procedimento penale, potendo il processo penale divenire più veloce di quello civile, dato l’inevitabile allungamento delle tempistiche in sede civile a causa della obbligatorietà del previo tentativo di conciliazione.

Inoltre, i soggetti danneggiati, pur tenuti dal punto di vista civilistico a dimostrare la condotta sanitaria ingiustamente dannosa nei loro riguardi, potranno beneficiare dell’attività probatoria effettuata dal Pubblico Ministero, il quale notoriamente dispone di strumenti ben più efficaci rispetto a qualunque privato cittadino.

Per capire la reale portata della riforma sarà comunque necessario attendere le prime applicazioni, che permetteranno di individuare quali saranno in concreto i confini dell’area penalmente rilevante dell’attività degli esercenti la professione sanitaria e fino a che punto in Italia si può parlare di “mala sanità” in relazione a condotte passibili di sanzione penale.

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