Con la sentenza n. 32477/2019 la Corte di Cassazione penale, sezione quarta, ha delineato i compiti e le responsabilità del direttore sanitario di struttura privata, riconoscendogli una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti e plurime attribuzioni, tra le quali quelle di carattere manageriale e medico-legale.

La fattispecie ha ad oggetto un’ipotesi di omicidio colposo, per il decesso di una paziente a seguito di parto gemellare, in ragione della riconosciuta carente predisposizione di scorte di sangue adeguate, mancanza di fissazione di protocolli e modalità con cui contattare ospedali pubblici o strutture più idonee in situazioni emergenziali.

Dopo aver ripercorso le principali disposizioni normative integratesi o susseguitesi in materia, la Corte, confermando le pronunce di merito, è giunta ad individuare gli addebiti concernenti il caso di specie, tutti attinenti agli aspetti organizzativi della struttura coinvolta e rientranti nelle competenze del direttore sanitario e, quindi, sotto la sua diretta responsabilità.

Precisamente, la Corte ha riconosciuto in capo al direttore sanitario poteri di gestione della struttura e doveri di vigilanza ed organizzazione tecnico-sanitaria, da cui discende una posizione di garanzia giuridicamente rilevante, tale da consentire di integrare una responsabilità colposa per fatto omissivo, per mancata o inadeguata organizzazione della casa di cura privata, qualora il reato non sia ascrivibile esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura.

Si parla dunque di “colpa da organizzazione“,  derivante dall’inottemperanza da parte del direttore sanitario di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati.

Sulla base dei principi espressi, la Corte di Cassazione – pur annullando per prescrizione il reato ipotizzato – ha ritenuto quindi correttamente ravvisata, a fini civilistici, la colpa anche del direttore sanitario, per la sua accertata responsabilità in ordine alle carenze della casa di cura.