La Cassazione nega validità alla clausola rispetto all’indennità sostitutiva del preavviso

La Corte di Cassazione (sentenza 21.06.2017, n. 5380), decidendo in merito al licenziamento di un dirigente, si è occupata della questione del computo o meno dei bonus annuali, ricevuti per il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Quel che interessa, al di là del caso specifico, è che la Corte ha deciso in senso positivo, cioè nel senso del computo, perché ha ritenuto priva di valore la frase utilizzata dal datore di lavoro nelle note, con le quali comunicava al dirigente l’erogazione del riconoscimento economico.

La frase in questione è quella normalmente utilizzata:

“la somma è comprensiva di tutte le incidenze di ogni istituto contrattuale o normativo, diretto o indiretto, e non costituirà quindi base per il calcolo del TFR e delle contribuzioni per prestazioni previdenziali o di assistenza”

La Corte ha affermato che è errato interpretare la clausola nel senso di ritenerla così ampia da essere totalmente inclusiva e da estendersi, quindi, al calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso che, per sua natura, deve essere computata nel calcolo del TFR (come aveva ritenuto la Corte d’Appello).

Perché una simile interpretazione è errata?

Perché viola l’art. 2121 cod. civ., che contiene una previsione di onnicomprensività della retribuzione, la quale non è derogabile dalle parti: la norma prescrive, infatti, che l’indennità sostitutiva del preavviso deve essere calcolata “computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.

La Corte ha affermato che ogni determinazione contraria alla norma di legge è nulla: in conseguenza, ha affermato che “non hanno alcun valore” le lettere, con le quali è stata comunicata al dirigente la deroga al principio contenuto nell’art. 2121 cod. civ, unilateralmente disposta dal datore di lavoro.

Secondo la Corte, l’accordo tra datore di lavoro e dipendente, per cui i compensi erogati continuativamente sono esclusi dalla base di calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso e, quindi, del TFR,  è “pacificamente insussistente”.

 

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