La sponsorizzazione culturale

Il contratto di sponsorizzazione, nel settore dei beni culturali, è un negozio giuridico a prestazioni corrispettive mediante il quale un soggetto privato (sponsor) eroga un contributo – in denaro, in beni o in servizi – in favore della pubblica amministrazione (sponsee), “per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante”, come recita l’art. 120, D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Tale istituto, fino a pochi anni fa marginale, sta recentemente acquisendo notevole importanza nel settore, anche a causa delle crescenti difficoltà finanziarie delle istituzioni culturali pubbliche, che sempre più spesso sono obbligate a rivolgersi ai privati per sostenere le proprie iniziative. In quest’ottica, è risultata di decisiva importanza la novella legislativa apportata dal D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), che ha semplificato le procedure di affidamento.

Oggi, infatti, un contratto di sponsorizzazione culturale può essere negoziato direttamente tra la pubblica amministrazione – quale, ad esempio, un ministero, un ente locale, un museo, un parco archeologico – e lo sponsor privato, senza alcuna procedura di evidenza pubblica, se di valore inferiore a 40.000 euro; se superiore, l’affidamento della sponsorizzazione soggiace unicamente alla pubblicazione, sul sito dell’amministrazione, per almeno 30 giorni, di apposito avviso, “con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione”; trascorso il periodo di pubblicazione,il contratto può essere liberamente negoziato”, ai sensi degli artt. 19 e 151, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

La semplificazione delle procedure ha già prodotto risultati positivi. Tra le esperienze più significative, merita di essere ricordato il contratto di sponsorizzazione stipulato nel 2018 tra il Mibact – Direzione Generale Musei e la società privata di consulenza The Boston Consulting Group. Quest’ultima ha offerto al Ministero, per la durata di un anno, l’erogazione di servizi di consulenza “per la realizzazione di un’analisi delle performance dei musei statali, l’individuazione di nuove modalità di valorizzazione del patrimonio culturale e di nuovi modelli di gestione dei servizi museali”; per contro, la pubblica amministrazione si sarebbe obbligata a pubblicizzare il marchio dello sponsor, attraverso l’organizzazione di eventi congiunti e la concessione del diritto di utilizzare il logo del Ministero per la diffusione dei risultati dell’iniziativa. Essendo il valore dell’offerta superiore a 40.000 euro (si trattava, nella specie, di servizi aventi valore di 200.000 euro), il Mibact ha dovuto pubblicare sul proprio sito un avviso di ricevimento dell’offerta: trascorsi 30 giorni, non essendo pervenute altre offerte da valutare comparativamente, ha potuto procedere direttamente alla sottoscrizione del contratto.

È verosimile che, in futuro, iniziative come quella appena descritta si moltiplicheranno, consentendo agli enti pubblici culturali di acquisire risorse e competenze e alle imprese di accrescere la propria reputation attraverso l’associazione del proprio nome al prestigioso patrimonio culturale italiano, dando così impulso a un partenariato pubblico-privato che, nel settore dei beni culturali, potrebbe rappresentare una nuova e proficua modalità di attuazione degli artt. 9 (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”) e 118, comma quarto, Cost. (“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”).