A quasi un mese dall’entrata in vigore dell’art. 5 del D.L. n. 1 del 05.01.2021 ed in piena campagna vaccinale, le RSA si trovano spesso di fronte a valutazioni, non sempre facili, sulla effettiva capacità di autodeterminazione dei propri ospiti e, di conseguenza, sulla individuazione della corretta procedura da seguire per l’acquisizione del consenso informato per la somministrazione del vaccino anti-covid-19.

Nell’articolo pubblicato il 13 gennaio 2021, abbiamo esaminato la procedura per la raccolta del consenso ed i vari adempimenti a carico delle strutture; adempimenti che sono diversi da caso a caso, a seconda del grado di capacità di intendere e volere dell’ospite e della presenza o meno di un rappresentante legale in ambito sanitario (tutore/curatore/amministratore di sostegno/fiduciario nominato ai sensi dell’art. 4 della L. n. 219/2017).

Per agevolare gli operatori delle RSA, numerosi Tribunali hanno emanato linee guida e circolari sull’argomento, alcuni fornendo qualche suggerimento pratico ad integrazione di quanto previsto dall’art. 5 del D.L n. 1/2021.

Il Tribunale di Milano, come a tutti noto, ha emanato un vademecum contenente una vera e propria casistica operativa suddivisa tra ospiti sottoposti a misura di protezione, ospiti che hanno redatto le c.d. disposizioni anticipate di trattamento ed ospiti con incapacità di intendere e volere seppur non legalmente accertata (c.d. incapacità naturale), ospiti con una cerchia parentale presente e ospiti soli, indicando poi quando è effettivamente richiesto l’intervento del Giudice Tutelare.

Quanto alle modalità di trasmissione del modulo di consenso informato e della richiesta di convalida, alcuni Tribunali richiedono che l’invio avvenga esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (es. Milano), indicando nella propria circolare operativa il relativo indirizzo pec, specificando in alcuni casi anche la dicitura da inserire nell’oggetto della comunicazione.

Altri Tribunali (es. Vercelli, Salerno, Torino, Bergamo) precisano che, in alternativa all’invio con posta elettronica certificata, le RSA hanno facoltà di depositare le proprie istanze anche con gli strumenti del Processo Civile Telematico, conferendo delega al proprio legale, oppure in modalità cartacea, previo appuntamento con la cancelleria del Giudice Tutelare competente.

I Tribunali di Cremona, Torino, Treviso, Lecco precisano che deve essere inoltrata una comunicazione per ciascun consenso informato, escludendo la possibilità per le strutture di effettuare invii cumulativi.

Da segnalare le interpretazioni dei Tribunali di Vercelli, Salerno e Lecco che attribuiscono indistintamente a tutti gli amministratori di sostegno, compresi coloro che sono privi di poteri di rappresentanza in ambito sanitario, di esprimere il consenso informato seppur in assenza di specifici poteri in tal senso, e dunque anche quello alla somministrazione dei vaccini anti-covid-19.

Precisa, infatti, il Tribunale di Vercelli che “tutti gli amministratori di sostegno, a prescindere dal contenuto del decreto di apertura e nomina – vale a dire anche qualora il decreto non preveda l’attribuzione allo stesso del consenso in materia sanitaria – risultano ex lege muniti di rappresentanza degli incapaci ricoverati per la prestazione del consenso”. Secondo questo orientamento, non è dunque previsto che l’amministratore di sostegno privo del potere di effettuare scelte sanitarie debba richiedere al Giudice Tutelare un ampliamento dei suoi poteri.

Non è ovviamente possibile in questa sede passare al vaglio le linee guida e le indicazioni di tutti i Tribunali italiani. Il consiglio quindi per le strutture è quello di verificare preliminarmente se il Tribunale di rispettiva competenza ha emanato apposite circolari sull’argomento, a cui quindi attenersi.

Vi è un’altra questione che, in questi giorni, sta diventando oggetto di ampia discussione e che merita di essere evidenziata.

Alcune ASST hanno richiesto alle RSA della propria area territoriale di raccogliere un ulteriore consenso informato per la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-covid-19.

Questa indicazione suscita perplessità posto che, sebbene il processo vaccinale sia suddiviso in diverse fasi, il consenso informato raccolto in occasione della prima somministrazione riguarda la terapia nella sua complessità e, quindi, anche la fase di completamento mediante erogazione della seconda dose.

Il modello allegato alla circolare del Ministero della Salute del 14.01.2021, del resto, va proprio in questa direzione.

Se è stato utilizzato, quindi, quel format o uno con contenuti analoghi, a rigore non servirebbe una ulteriore manifestazione di consenso che, peraltro, comporterebbe per le strutture ulteriori adempimenti e rallentamenti con il rischio di dover ripetere, anche per la seconda dose, tutto l’iter già seguito in occasione della prima somministrazione, compresa una nuova istanza di convalida a distanza di solo un paio di settimane dalla precedente.

Sarebbe ragionevole considerare come valido il consenso prestato in occasione della prima somministrazione fermo restando, ovviamente, il diritto di ogni persona di revocarlo al momento della seconda dose.

Si segnala, infine, che molti Tribunali si stanno attivando anche per la redazione di linee guida per la raccolta del consenso informato alla somministrazione del vaccino anti-covid-19 di soggetti incapaci di intendere e volere, non ricoverati in RSA o strutture similari e non sottoposti ad alcuna misura di protezione.

Questione che diventerà, a breve, un tema di altrettanta importanza ed attualità, in ragione della prosecuzione dalla campagna vaccinale che prevede, tra i prossimi soggetti che avranno facoltà di sottoporsi a vaccino, proprio le persone in età avanzata ed a rischio clinico, molti dei quali in condizioni di fragilità mentale.